Anche per la nuova IMU, introdotta con la manovra di bilancio 2020, è stabilito l’esonero per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia A2, A3, A4, A5, A6 e A7).

Esonerate anche le pertinenze dell’abitazione principale. In tal caso, tuttavia, l’esenzione si ha (come era anche per la vecchia IMU) nel limite massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

L’IMU è, invece, dovuta, con tutte le agevolazioni del caso, per l’abitazione principale appartenente a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (fermo restando che si considerano pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre).

La definizione di abitazione principale ai fini IMU

Per abitazione principale, anche per la nuova IMU 2020, continua ad intendersi il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Quanto detto è la definizione di abitazione principale contenuta alla lett. b) comma 741 Legge di bilancio 2020.

Due coniugi con residenza in due immobili diversi: qual è l’abitazione principale?

Secondo la predetta previsione normativa, dunque, se ad esempio, marito e moglie sono proprietari di due immobili situati nello stesso comune e il marito pone la sua residenza e dimora abituale in uno dei due e la moglie invece nell’altro, ai fini IMU solo uno dei due immobile potrà considerarsi, per il nucleo familiare, come abitazione principale ai fini IMU (la scelta è a discrezione).

Tuttavia, il MEF nella Circolare n. 3/DF del 2012, con riferimento alla vecchia IMU, aveva ammesso la possibilità di considerare per lo stesso nucleo familiare la presenza di doppia abitazione principale se, nell’esempio di cui sopra, i due immobili fossero situati in comuni diversi.

Il MEF giustificava questa sua precisazione ritenendo che, in questo caso il fatto, di avere per i due coniugi residenza e dimora in due immobili diversi situati in due comuni diversi possa essere dettato da diverse necessità tra cui ad esempio quella lavorativa.

Per la Giurisprudenza (Sentenza n.20130 del 24 settembre 2020 della Corte di Cassazione), invece, oggi questa interpretazione non può ritenersi valida poiché occorre far riferimento a quanto prevede la norma (ossia la lett. b comma 741 della legge di bilancio 2020) e non all’interpretazione del MEF.

Il MEF si allineerà alla Cassazione?

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