La notizia degli aumenti della pensione di invalidità ha suscitato molto interesse ma è bene fare chiarezza per evitare spiacevoli sorprese. Non tutti gli assegni aumentano.

Chi ha diritto all’aumento della pensione di invalidità: facciamo chiarezza

La notizia di fondo, ossia l’aumento degli assegni di invalidità portati a 651,21 euro, è corretta. Tuttavia non tutti ne hanno diritto. Il dubbio interessa, ad esempio, chi percepisce il reddito di cittadinanza.

L’articolo 38 della legge 448 del 2001 si limita a stabilire che sono incostituzionali le pensioni che non garantiscono l’integrazione al milione (delle vecchie lire) riferendosi agli invalidi civili con minimo 60 anni.

Il Decreto d’Agosto ha modificato una frase di questo articolo rivolgendosi ai maggiori di anni 18.

L’Inps, con la circolare n. 44 del 1° marzo 2002, ha ribadito che

il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto.

Ne consegue che percepire il RdC può condizionare il diritto all’aumento della pensione di invalidità. E per tutti gli altri?

Da quando parte l’aumento della pensione di invalidità e per chi: redditi inclusi nel calcolo

Il decreto agosto ha istituito un fondo per la copertura degli aumenti delle pensioni di invalidità. Dal 20 luglio scorso tutti gli assegni sono stati portati a 651,51 euro al mese. Si attende comunque a breve la circolare Inps che spiegherà nel dettaglio le tempistiche di liquidazione dei nuovi importi. Salvo ritardi, l’aumento sarà accreditato a partire dal primo settembre. A conti fatti, se il reddito personale non supera il tetto di 8.422,85 euro l’anno, la pensione di invalidità risulterà più che raddoppiata.

A tal fine si prendono in considerazione tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilato, da lavoro autonomo e occasionale, da pensioni ai superstiti nonché tutti gli altri tassabili ai fini Irpef. Al contrario non rilevano gli importi derivanti da pensione di invalidità, le rendite di immobili adibiti ad abitazione, gli importi che derivano da pensione di invalidità civile, la rendita della casa di abitazione, l’indennità

di accompagnamento, i trattamenti di famiglia e le pensioni di guerra.

L’aumento, infine, non interessa chi ha un’invalidità inferiore al 100%: per gli invalidi tra il 74% ed il 99% l’assegno resta di 285,66 euro.