Ecco la pensione anticipata che salva coloro che non possiedono i requisiti per le altre. Come canta Francesco Renga con il brano L’amore altrove: “Tanti ricordi da salvare avranno sempre un’importanza ed io li tengo sottochiave. Tra gli anelli e le collane, a ogni parola ho dato un peso che ora non so più sostenere”. 

Le parole, così come i fatti, hanno un peso. Non sempre, però, riusciamo a sostenere i vari fardelli che la vita ci pone di fronte.

Situazioni difficili, con cui tutti quanti ci ritroviamo prima o poi a fare i conti, in cui si spera di poter beneficiare dell’aiuto di qualcuno. In genere sono amici o parenti ad offrirci un sostegno. Altre volte, invece, sono le istituzioni a mettere in campo delle misure volte a garantire un valido supporto a chi più ne ha bisogno. Proprio in tale ambito si inserisce la pensione che salva coloro che non hanno maturato i requisiti per accedere alle altre.

La pensione che salva quelli che non hanno requisiti per le altre

Per andare in pensione è necessario essere in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Entrando nei dettagli, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria al raggiungimento dell’età di 67 anni. Coloro che hanno maturato meno di venti anni di contributi possono comunque andare in pensione per anzianità grazie all’assegno sociale.

Per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, invece è possibile accedere a tale misura a prescindere dal requisito anagrafico, a patto che si rispettino i seguenti requisiti contributivi, ovvero: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Sono disponibili, inoltre, ulteriore forme di pensione anticipata come ad esempio l’Ape Sociale, Opzione Donna e per lavoratori precoci. Se tutto questo non bastasse, esiste una misura che salva tutti coloro che non hanno maturato i requisiti per accedere alle misure prima citate.

Si tratta della cosiddetta RITA.

Pensione anticipata: cos’è la Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata

Ma cos’è la RITA? Ebbene, come sottolineato sul sito della Covip, la Rendita integrativa temporanea anticipata, consiste nell’erogazione:

“frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro)”.

La RITA viene riconosciuta a tutti i lavoratori, compresi coloro che operano nel settore pubblico, purché abbiano deciso di aderire ad una forma di previdenza complementare.