Pensione anticipata RITA, arrivano le istruzioni Covip per i fondi pensione, moduli di adesione al nuovo sistema pensionistico, nuovi regolamenti, statuti, come formula di previdenza complementare.

Nei requisiti per accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è vincolante appartenere a forme pensionistiche complementari almeno da 5 anni. Analizziamo nel dettaglio i requisiti specifici:

1)     Il lavoratore deve cessare l’attività lavorativa;

2)     E’ richiesta un’età anagrafica della pensione di vecchiaia entro 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa

3)     Requisito di minimo 20 anni di contributi di cui almeno 5 versati in fondo pensione

Per i lavoratori disoccupati da lunga durata:

1)     Il lavoratore deve cessare l’attività lavorativa;

2)     E’ richiesta un’età anagrafica della pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa

3)     Requisito di minimo 20 anni di contributi di cui almeno 5 versati in fondo pensione

4)     Disoccupato da almeno 24 mesi

Non è richiesta l’attestazione dell’Inps per la sussistenza dei requisiti.

Requisito contributivo

Per la domanda da presentare al fondo di appartenenza bisogna allegare l’estratto conto integrativo (ECI)  che dimostri l’effettivo requisito richiesto minimo di 20 anni. Se la contribuzione è stata versata in altri enti, allora bisognerà presentare gli estratti contributivi rilasciati da altri enti.

Gli enti faranno le opportune verifiche per la sussistenza dei requisiti.

Requisiti di accesso per i disoccupati.

I requisiti di accesso alla Rita prevedono un anticipo di 5 o 10 anni a seconda della casistica lavorativa. I requisiti maturano solo ed esclusivamente per la Rendita Integrativa, sono escluse che si possa prendere in considerazione i requisiti della RITA per eventuali pensionamenti anticipati.

Per i lavoratori inoccupati da 24 mesi, la rendita viene corrisposta solo se i lavoratori sono iscritti titolari di redditi di lavoro.

Pensione anticipata RITA: modalità di erogazione e frazionamento

La RITA viene erogata in base al montante erogato, frazionando il capitale, per un periodo che si identificherà sulla base del capitale versato.

I fondi dovranno dare la possibilità al richiedente di optare per la scelta ritenuta più idonea alla sua prestazione. La Rita può essere frazionata seconde le esigenze del lavoratore, tenendo conto ad assicurare un sostegno di reddito ai lavoratori.

Comunicazione periodica

I fondi dovranno inviare comunicazione periodica in merito alle rate erogate. La comunicazione dovrà contenere tutte le indicazioni: importo rata, rendita erogata, costi sostenuti, il numero delle quote annuali, il valore della quota, montante confluito, ecc.

Se il percettore della RITA muore, il restante montante non percepito, potrà essere riscattato dagli eredi.

E’ possibile leggere qui la circolare dispositiva con tutte le istruzioni: Circolare888