La lotteria nazionale legata ali scontrini telematici “dovrebbe” partire il 1° luglio prossimo. Il condizionale è d’obbligo vista l’emergenza Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e che ha portato con se la necessità di provvedimenti di chiusura di quelle attività in cui si potrebbe creare assembramento di persone. Per ora l’ordinanza interessa bar, ristoranti, pizzerie, pub, parrucchieri, ecc. e si protrarrà per adesso di sicuro fino al 25 marzo (DPCM 11 marzo 2020). Certo il rischio di proroga c’è visto che ad oggi la diffusione dell’epidemia pare non mostrare ancora segni di netto calo e dato che ancora ci sono coloro che purtroppo non si attengono scrupolosamente alle indicazioni governative, ossia non uscire di casa o di farlo sono in casi di estrema necessità (fare la spesa, per lavoro, per ragioni di salute).

In registratore di cassa sarebbe necessario

Sperando che l’epidemia subisca una definitiva battuta d’arresto per il nostro Paese e per il resto del mondo, in questa sede si vuole porre l’attenzione su un aspetto particolare legato alla lotteria degli scontrini ed all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi cui, dal 1° gennaio 2020, sono soggetti la generalità dei commercianti al dettaglio di cui all’art. 22 del DPR n. 633 del 1972. Ci sono due categorie di contribuenti, che riuscirebbero a sottrarsi alla necessità di dover acquistare o adattare il registratore di cassa per assolvere a tale obbligo e per di più potrebbero farlo continuando ad emettere, a fronte delle vendite dei beni e dei servizi effettuate, fatture in formato cartaceo. Anzi in questo modo essi eviterebbero proprio la tenuta del registratore di cassa. Si tratta dei contribuenti che agiscono in regime forfettario e di vantaggio. Per questi, infatti, fermo restando l’onere di certificazione dei corrispettivi incassati, non e previsto l’obbligo del formato elettronico per le fatture emesse ma possono rilasciarle ancora in formato analogico.

Paradossalmente essi, per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, potrebbero decidere di certificare i corrispettivi solo tramite emissione della fattura, indipendentemente da se sia il cliente a richiederla (per i contribuenti di cui al citato art. 22 DPR 633/1972 l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente, altrimenti possono certificare il corrispettivo tramite l’emissione dello scontrino. Ciò non vieta ad essi la facoltà di certificare l’operazione con fattura e non con scontrino). Tuttavia, laddove decidessero di perseguire tale strada, devono fare i conti la lotteria legata agli scontrini telematici: il cliente preferirà acquistare il bene o il servizio da chi gli permetterà di partecipare anche al gioco ossia da chi, invece, della fattura gli emetterà lo scontrino. Conviene forse dotarsi, in ogni caso, di registratore di cassa?