Spesso accade, nell’ambito dell’esercizio della libera professione, che si emetta fattura in un anno d’imposta diverso da quello in cui è incassata. Ora fintantoché il questi non transiti da un regime d’imposta all’altro non si hanno complicazioni fiscali. Cosa diversa, invece, è il caso ad esempio in cui nell’anno di emissione della fattura il contribuente si trovava in regime forfettario mentre l’anno successivo (ossia quello in cui la fattura è incassata) sia transitato, per scelta o per obbligo, al regime ordinario.

Si pensi al caso di un avvocato che nel 2018 si trovava in forfait ed ha emesso in tale anno fattura verso un proprio cliente il quale tuttavia paga nel 2019 (anno in cui l’avvocato è passato al regime ordinario). La domanda ricorrente in questi casi è se il compenso incassato debba essere indicato al quadro RE (dedicato ai lavoratori autonomi) o al quadro LM sezione II (dedicato al regime forfettario) del Modello Redditi PF/2020 (anno d’imposta 2019) da presentarsi quest’anno. Una prima osservazione da evidenziare è che il regime forfettario prevede la determinazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa (ai ricavi/compensi percepiti nell’anno d’imposta si applica il coefficiente di redditività previsto per lo specifico codice ATECO dell’attività esercitata). Anche il regime ordinario del professionista prevede la determinazione del reddito dell’attività secondo il principio di cassa con la differenza che in questo caso il calcolo è analitico (differenza tra costi e ricavi dell’attività) e non forfettaria. Altra sostanziale differenza da sottolineare è che per chi è nel forfait non si applica nella fattura emessa ne IVA ne ritenuta d’acconto a differenza del professionista che agisce nell’ordinario (qui entrambe le imposte vanno applicate).

Come comportarsi

Dal punto di vista dichiarativo occorre considerare il regime fiscale in cui il professionista si trovava nell’anno d’imposta in cui la fattura è stata incassata ed oggetto della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, nell’esempio di cui sopra, la fattura è stata sì emessa nel 2018 (in regime forfettario) ma incassata nel 2019 (in regime ordinario) per cui nel Modello Redditi PF/2020, il compenso percepito andrà indicato al quadro RE. Dal punto di vista IVA, invece, nessuna integrazione andava fatta nel momento in cui questa è stata incassata. Quest’ultimo aspetto, infatti, è stato espressamente sancito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 2016 in cui si precisava che come già chiarito con la Circolare n. 17/E del 2012, con riferimento al regime fiscale di vantaggio, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA, considerato che, ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo). Così, ad esempio le fatture emesse da un forfetario nel 2016, ed incassate nel 2017, non dovevano essere integrate con l’IVA anche se il soggetto – per scelta o per legge – era fuoriuscito dal regime in commento. Stessa cosa, invece, non può dirsi con certezza ai fini della ritenuta d’acconto poiché nessuna interpretazione di prassi in merito è stata data.