Può il socio di una cooperativa esercitare una propria attività agendo in regime forfetario? Può un soggetto che ha indirettamente il controllo di una società cooperativa aprire partita IVA scegliendo come regime il forfait? Continuano ad arrivare anche in redazioni quesiti al riguardo. Ci riproponiamo, pertanto, in questa sede di fare chiarezza sulla questione. Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di bilancio 2015 (Legge n. 190 del 2014) ed è stato oggetto di successive modifiche tra cui quelle ad opera delle manovre di bilancio degli ultimi due anni con cui il legislatore è in particolar modo intervenuto sui requisiti di accesso di cui al comma 54 della Legge 190 del 2014 e sulle cause di esclusione di cui al comma 57 della stessa legge.

In merito ai requisiti, a seguito delle modifiche di cui alla manovra 2020, può essere forfetario chi nell’anno precedente, contemporaneamente:

  • ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Cause di esclusione

Il comma 57 della legge 190 del 2014 e successive modificazione indica quelle che sono, invece, le cause di esclusione dal regime. Tra queste il menzionato comma prevede che, dal 2019, non può essere nel forfetario l’esercente attività d’impresa, arti o professioni che partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

La causa di esclusione, dunque, non fa riferimento alcuno a società cooperativa ma solo a società di persone e società a responsabilità limitata e ne tanto meno nessun documento di prassi emanato dall’Amministrazione finanziaria in merito al regime di favore fa richiamo alle cooperative (Circolare n. 9/E del 2019). Pertanto, la partecipazione a questo tipo di società o il loro controllo non preclude l’acceso al regime. Per completezza, la normativa prevede che non può essere forfettario (si tratta delle altre cause di esclusione): le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato; i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).