L’Ivie, la tassa sugli immobili all’estero, introdotta dall’articolo 19 del dl 201 del 2011, è stata abolita dal 2016 per le abitazioni detenute all’estero non di lusso adibite ad abitazione principale.   La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto modifiche sulle tasse sugli immobili andando a ritoccare anche l’Ivie e disponendo che siano esenti dal prelievo fiscale tutti i contribuenti che detengono una casa all’estero non di lusso adibita ad abitazione principale.   L’importo dell’Ivie inizialmente era dovuto nella misura pari allo 0,76 per centro del valore dell’immobile solo se l’importo dovuto superava i 200 euro.

Nel tempo la tassazione ha subito una riduzione passando dallo 0,76 allo 0,40% del valore degli immobili, ma solo per quelli adibiti ad abitazione principale del contribuente permeanendo la detrazione forfettaria dei 200 euro.   Dal 2016 le cose cambiano perchp la legge di Stabilità 2016 sottrae dall’imposizione fiscale l’immobile detenuto all’estero e adibito ad abitazione principale del contribuente allineando all’esenzione IMU per la prima abitazione anche l’esenzione IVIE per la prima casa e gli immobili assimiliti. L’unica eccezione è rappresentata dagli immobili di lusso che, anche se adibiti ad abitazione principali, saranno tenuti all’imposizione discale con l’aliquota ridotta dello 0,40% e la detrazione di 200 euro. L’Ivie resta, invece, per tutti gli immobili detenuti all’estero che non siano destinati ad abitazione principale con l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% sempre a condizione che l’importo dovuto superi i 200 euro.   L’esenzione dell’IVIE sugli immobili non di lusso si estende anche al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze e alla casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.