La riforma fiscale deve essere attuata. Per adesso è stata approvata la legge che delega il Governo a riscrivere il sistema di tassazione del nostro Paese. Una legge delega che definisce i punti. Ora si tratta di trovare tutte le risorse per la copertura finanziaria e di adottare i diversi decreti attuativi.

Non solo novità per le imposte sul reddito delle persone fisiche (è quasi riscritta completamente l’IRPEF) ma anche novità per la tassazione del reddito delle società (IRES). Parliamo dell’imposta che pagano:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit)
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Chi sono le società considerate residenti in Italia?

A questo scopo, ricordiamo, che si considerano residenti in Italia:

  • le società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni) hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
  • i trust (e istituti analoghi) istituiti in un Paese diverso da quelli con cui l’Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia
  • i trust istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nello stesso elenco quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia, anche se per quote.

Le novità IRES: c’è anche una sovraimposta

Attualmente, senza considerare ciò che dice la riforma fiscale, l’IRES è calcolata con un’aliquota del 24%.

Quindi, aliquota unica.

La riforma prevede una riduzione dell’aliquota qualora siano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Questa misura ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale (lavoro).

L’altra novità è che potrebbe arrivare una sovraimposta IRES. Tale sovraimposta servirà a coprire la perdita di gettito fiscale che deriverà dalla graduale abrogazione dell’IRAP prevista dalla riforma fiscale stessa.

Trovi qui il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri sulla riforma fiscale.