La società nata il 1° ottobre 2019, che ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con durata a cavallo tra due anni solari,  non deve effettuare i versamenti dell’Irap in scadenza a giugno 2021. La scadenza avrebbe riguardato il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e la prima rata di acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n°425 del 22 giugno 2021.

L’esenzione Irap del decreto Rilancio

L’art.24 del D.

L. 34/2020, decreto Rilancio prevede l’esenzione dal pagamento dell’Irap,  saldo 2019 e acconto 2020.

Nello specifico (risoluzione n° 28/2020):

  • il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto;
  • l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo;
  • le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

L’agevolazione si applica ai soggetti, imprese e professionisti, con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La riposta n° 425 del 22 giugno

La risposta n° 425 del 22 giugno è stata emanata dall’Agenzia delle entrare in risposta ad uno specifico interpello.

L’istante, società costituita in data 1° ottobre 2019, ha stabilito nel proprio atto costitutivo che il primo esercizio sociale sarebbe durato 15 mesi, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020. I successivi periodi d’imposta avranno invece la durata ordinaria di 12 mesi e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate, se e a quali condizioni potesse beneficiare dell’esenzione Irap sopra analizzata. A tal fine, è utile ricordare che, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare:

  • il saldo del periodo precedente e la I^ rata dell’acconto,
  • devono essere effettuati entro l”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La 2° rata dell’acconto deve essere versata entro l”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (ex articolo 17, Dpr n. 435/2001)

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate anche la società istante potrà beneficiare dell’esonero Irap.

L’istante dovrà considerare come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 il primo esercizio sociale che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 e non sarà tenuto a effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021.

L’Agenzia precisa che:

la ratio della misura volta a sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza epidemiologica, da qui la disposizione in commento si applica, come nel caso di specie, anche alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Dunque niente versamento:

  • del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e
  • del primo acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Considerato che l’esenzione in argomento qualificabile come aiuto di Stato, la società dovrà compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l’indicazione del codice aiuto generico 999 (paragrafo 1.1.4, circolare n. 25/2020).