Con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, fornisce chiarimenti in merito all’annullamento del versamento del saldo IRAP 2019 e I° acconto IRAP 2020, come disposto dall’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

Nel dettaglio, il comma 1 del menzionato art. 24, in virtù dell’emergenza economica legata all’epidemia Covid-19, ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Tale disposizione, tuttavia, non si applica a tutti i soggetti. Ne sono, infatti, esclusi:

  • i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 (le imprese di assicurazione) e 10-bis (le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
  • soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • i soggetti, che con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro.

Il calendario di versamento

Premesso che, salvo modifiche in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, la misura in esame si applica anche ai contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizio a cavallo), l’Amministrazione finanziaria fornisce il dettaglio di calendario e scadenze per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare oppure non coincidente.

Si riportano, quindi, di seguito le tabelle come indicate nella menzionata Risoluzione: