Il 14 maggio si apre la finestra per accettare, eventualmente modificare, e trasmettere il Modello 730/2020 precompilato (disponibile dal 5 maggio scorso). L’invio potrà avvenire fino al 30 settembre prossimo. L’accesso, l’accettazione, la modifica e l’invio potrà essere fatta direttamente dal contribuente nell’apposita area dedicata disponibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate oppure ci si può rivolgere ad un intermediario (ad esempio un CAF) conferendo apposita delega o anche al proprio sostituto d’imposta se questi presta assistenza fiscale.

Si ricorda che per chi presenta la dichiarazione dei redditi per il tramite del Modello 730 (precompilato o ordinario), ed ha sostituto d’imposta, è previsto, che se trattasi di lavoratori dipendenti, le somme risultanti a debito (o a credito) dal prospetto di liquidazione saranno trattenute (o rimborsate) sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. Per i pensionati, invece, il tutto sarà fatto a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione. Quindi, ciò sta significando che, se ad esempio, il contribuente accede al precompilato oggi, e poi il 14 maggio lo accetta e lo invia immediatamente, potrebbe ricevere il rimborso o subire la trattenuta già nei mesi di giugno o luglio.

Attenzione al canale scelto per l’invio

Premesso che per il contribuente, per il quale l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello 730 precompilato non sussiste alcun obbligo di doversene avvalere (questi può benissimo decidere di presentare la dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 ordinario o Modello Redditi PF ordinario) occorre fare i conti con quelli che sono i vantaggi, laddove si accetti, senza nemmeno modificare, il precompilato medesimo procedendone, quindi, all’invio così come predisposto dall’Amministrazione finanziaria in base ai dati i suo possesso.

Come si evince dal sito istituzionale dell’Amministrazione, laddove, infatti, il lavoratore dipendente o il pensionato, dovesse accettare il 730 precompilato, direttamente o tramite il proprio sostituto, senza apportarvi modifiche, non scatteranno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai documenti che attestano le spese indicate (spese sanitarie, interessi mutuo, spese universitarie, spese funebri, spese di ristrutturazione condominiale, ecc.). Nel caso in cui, invece, il 730 precompilato, con o senza modifiche, lo si presenti tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Le Entrate potranno, comunque, effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (come ad esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).