Non è tenuta all’invio dei dati al sistema TS (tessera sanitaria), necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, la società non iscritta allo specifico albo professionale di tecnico ortopedico, ma iscritto solo nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura gestito dal ministero della Salute. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 115 del 23 aprile 2020. Il caso affrontato dall’Amministrazione finanziaria è quello di una società che svolge  l’attività artigiana (fabbricante dispositivi medici) ed emette prevalentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, in base anche alle specifiche prescrizioni mediche e ordini da parte di soggetti quali ASL, INAIL e simili.

L’attività svolta è soggetta all’iscrizione nell’albo artigiani e nella “banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno specifico albo professionale. La società, poiché l’attività che svolge non è qualificabile come una “professione sanitaria”, ritiene di non essere tenuta ad adempiere l’obbligo dell’invio dei dati al sistema TS.

La ricostruzione dell’evoluzione normativa

L’Agenzia delle Entrate accoglie pienamente la tesi dell’istante e nel farlo ricostruisce il quadro normativo dell’obblio in questione ed introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. del 21 novembre 2014, n. 175. Alla disposizione appena menzionata è seguito poi il Decreto MEF 31 luglio 2015 che ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati ed ha precisato che l’obbligo riguarda le “farmacie pubbliche e private” e le “strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN”, ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate. Successivamente è intervenuta la Legge di bilancio 2016 che ha esteso l’onere anche per le prestazioni sanitarie, erogate dal 1° gennaio 2016, dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Per tali strutture le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono state definite con altro decreto MEF (2 agosto 2016). Con l’ulteriore decreto del MEF 1° settembre 2016 sono stati individuati ancora altri soggetti tenuti all’obbligo. Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2016, l’adempimento ha riguardato anche gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli albi professionali indicati negli articoli 1 e 2 del decreto (le relative specifiche tecniche e modalità operative sono state definite dal decreto MEF del 16 settembre 2016). Infine è arrivato il decreto MEF 22 novembre 2019 che ha individuato tra gli altri obbligati alla trasmissione anche “gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico”. Fatta la doverosa ricostruzione , l’Amministrazione finanziaria osserva che la società istante, vista l’attività che svolge, non soggiace ad alcuna iscrizione in uno specifico albo professionale, ma soltanto nel richiamato elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal Ministero della Salute. Pertanto, non è da annoverarsi tra i soggetti tenuti all’invio.