Abbiamo avuto più volte modo di chiarire che l’infortunio sul lavoro è, resta anche con le nuove regole, una fattispecie di competenza Inail e che quindi l’Inps non invierà il controllo al lavoratore in malattia professionale o a casa per infortunio. Ma attenzione perché le disposizioni del contratto di lavoro della propria categoria potrebbero comunque prevedere l’obbligo di reperibilità. Il quesito che ci è giunto in redazione su questo argomento ci aiuta a fare chiarezza (eliminiamo per privacy alcuni riferimenti personali dal testo riportato di seguito):

“Salve, lavoro come conducente di linea extraurbana! Ho avuto un infortunio questa mattina sul posto di lavoro con tanto di trasporto con ambulanza in ospedale il quale dopo compilazione Modello Inail mi dava prognosi di 10 giorni. Comunicato all’azienda mi si chiedeva la reperibilità durante l’infortunio… Io basito chiedevo come mai in quanto sapevo che in infortunio sul lavoro non ci fosse obbligo di reperibilità, mi si rispondeva che non era così!!! Chiamavo allora Contact center INAIL per informazioni il quale mi dava la seguente risposta in relazione ai miei dubbi interpretativi:
Dipende dal proprio CCNL in quanto l’Inail non può mandare controllo nelle fasce orarie ma il datore può mandare su propria richiesta medico Inps o dell’ASL. Nel caso in cui non mi dovesse trovare il medico a casa può sanzionarmi ma L’INAIL continuerebbe comunque a pagarmi.!! POSSIBILE MI CHIEDO?”

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In linea di massima la regola generale vuole che la reperibilità all’interno delle fasce orarie disposte per le assenze per malattia ordinaria non trovi applicazione per gli eventi qualificabili quali infortuni sul lavoro.

Tuttavia è bene segnalare che l’obbligo di reperibilità ai controlli Inps può essere legittimamente disciplinato nel contratto collettivo. In questo caso il mancato rispetto di tale obbligo, ha il solo effetto di autorizzare il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare prevista dal CCNL, mentre non comporta al contempo la perdita del diritto all’indennità INAIL già riconosciuta al lavoratore.
In questo senso si legga anche dispositivo sentenza n. 25650 del 27 Ottobre 2017.

Alla luce di quanto sopra esposto ci sentiamo quindi di appoggiare la spiegazione fornita dal call center Inail al lavoratore a casa per infortunio sul lavoro che ci ha scritto per avere delucidazioni in merito all’obbligo di reperibilità rispetto ad eventuali controlli richiesti dal datore.

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