Buonasera 

Gentile Dottoressa Del Pidio , mi permetto di scriverle , in quanto desidererei avere delucidazioni in merito al mio Caso.

Sono Molto Confuso;

Purtroppo sebbene abbia interpellato , Caf , Patronati, consulenti del Lavoro, ho ricevuto pareri contrastanti in merito

alla mia situazione e quindi non sono convito della procedura da adottare.

A Giugno di quest’anno ho avuto un infortunio sul lavoro , con  frattura scomposta della rotula del Ginocchio destro  , e lesione del  tendine peri rotuleo e  sebbene stia facendo terapie (anche a pagamento come idrokinesi  e riabilitazione passiva ecc…)  per il recupero , attualmente  non ho raggiunto la stabilizzazione, ginocchio con articolazione ridotta di 90° e fabbisogno di utilizzare le stampelle per camminare,  tanto e vero che l’I N A I L , dopo quattro visite di controllo precedenti , ha  previsto l’ultimo controllo per 21/12/2018.(data in cui scadrebbe il periodo di comporto)

Per questo motivo sono preoccupato e dubbioso , perché non mi è ancora chiaro se, se va estesa la procedura di licenziamento 

anche nel caso di infortunio sul lavoro.

Se così fosse , avevo intenzione di richiedere all’azienda una aspettativa per infortunio e/o  malattia , non retribuita , per non

perdere il posto di lavoro, naturalmente ,procedura da mettere in atto presumo  prima della scadenza , del periodo di comporto,

21/12/2018. 

Mi sono anche rivolto alla mia stessa Azienda , ufficio del personale , esprimendo la mia buona volontà di voler intraprendere questa procedura , in quanto ritengo di vitale importanza, la conservazione del posto di lavoro , anche se temporaneamente non retribuito e mi hanno risposto che non occorre perché nel mio caso trattasi di Infortunio.

MI posso Fidare, cosa mi consiglia.

Nel ringraziarla in anticipo per la sua squisita consulenza in merito.

Cordiali Saluti

Periodo di comporto: cosa è

Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore dipendente, anche se assente per malattia ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il periodo di durata del comporto è stvilito dalla legge ma regolato, di volta in volta dai contratti collettivi o dalla prassi.

Se licenziare o meno al termine del periodo di comporto, in ogni caso, non è un obbligo ma una scelta dell’azienda poichè il rapprto di lavoro può anche proseguire.

 

Durata del periodo di comporto

Per gli impiegati la durata del comporto è regolamentata dalla legge in base all’anzianità di servizio:

3 mesi durante l’anno solare se l’anzianità non supera i 10 anni

6 mesi se l’anzianità supera i 10 anni

Se il CCNL prevede condizioni migliori, ovviamente si applicano quelle.

Per gli operai invece, il periodo di comporto è fissato dal contratto collettivo.

 

Infortunio sul lavoro

In casi di infortunio sul lavoro non si applica la licenziabilità del dipendente in caso di superamento del periodo di comporto. Se l’assenza per malattia dipende da un infortunio sul lavoro il dipendente non può essere mai licenziato così come ricorda anche la Corte di Cassazione con la sentenza 20718 del 17 giugno- 14 ottobre 2015.

In caso di infortunio sul lavoro, infatti, il dipendente ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro anche a seguito di un lungo periodo di malattia necessario per la propria guarigione clinica.

In conclusione

Stia pur tranquillo, quindi, si deve fidare di quello che le ha detto la sua azienda, il suo posto di lavoro non è a rischio.