Mamma. Nessuna parola è più bella. La prima che si impara, la prima che si capisce e che s’ama. La prima di una lunga serie di parole con cui s’è risposto alle infinite, alle amorose, timorose domande della maternità. E anche se diventassimo vecchi, come chiameremmo la mamma più vecchia di noi? Mamma. Non c’è un altro nome“, affermava Marino Moretti.

La mamma si rivela essere, senz’ombra di dubbio, il cardine di ogni famiglia. È lei che porta nel suo grembo la nuova vita e si prenderà per sempre cura dei suoi figli, donando loro tutto il suo amore.

Oltre all’indissolubile legame affettivo che lega mamma e figli, però, si deve sempre volgere un occhio di riguardo anche a questioni di carattere pratico.

Basti pensare alle tante spese che ogni genitore deve sostenere per mantenere e crescere la propria prole. In tale ambito giungono in aiuto alcuni contributi messi in campo dal governo, come ad esempio l’indennità di maternità. Ma quest’ultima deve essere inserita in sede di dichiarazione dei redditi? Ecco come funziona.

L’indennità di maternità va inserita nel 730?

Stando a quanto si evince dall’articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ovvero TUIR:

“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.

Ne consegue, pertanto, che l’indennità di maternità deve essere sottoposta alla stessa tassazione applicabile al reddito che sostituisce.

Ma non solo, deve essere indicata nell’apposito quadro in sede di dichiarazione dei redditi. A tal proposito si ricorda che hanno diritto all’indennità di maternità sia le lavoratrici dipendenti che le autonome iscritte alla gestione separata, anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Nel caso di una lavoratrice dipendente, l’indennità di maternità viene assoggettata all’ordinaria tassazione Irpef attraverso il modello 730. Per quanto riguarda le autonome, invece, tale indennità deve essere inserita nel modello Redditi persone fisiche, sommandola agli altri eventuali compensi lordi ottenuti. E’ quindi applicato il coefficiente di redditività.

In questo modo si ottiene l’imponibile fiscale su cui applicare l’imposta sostitutiva che può essere pari al 5% oppure al 15%. L’indennità di maternità, quindi, deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi. Non rientra però nel calcolo del limite di ricavi e compensi nel caso in cui si tratti di lavoratrici con partita Iva in regime forfettario.