Le indennità di trasferta del dipendente sono tassate in maniera diversa, in busta paga, se esse sono riferite a missioni all’interno o all’esterno del territorio comunale. Vediamo bel dettaglio cosa si intende per trasferta e come vengono tassati i due tipi di missione.  

Trasferte all’interno del Comune

Per le trasferte da effettuare all’interno del comune dove si trova la sede di lavoro il regime generale prevede l’imponibilità totale in capo al dipendente. In generale è previsto che se il lavoratore fruisce di buoni pasto dovrà utilizzare quelli, tutte le altre spese che gli verranno rimborsate dal datore di lavora saranno tassate in busta paga con imposizione totale.

 

Trasferte fuori del Comune

In questo caso i rimborsi che riguardano le trasferte che il dipendente compie al di fuori del Comune in cui ha sede il lavoro si distinguono in:

  • rimborsi a piè di lista
  • rimborso forfettario
  • trasferte ripetute da contratto

  Nelle prossime pagine analizzeremo quali sono i limiti per questi rimborsi da trasferta e come vanno documentate le spese.

Rimborso a piè di lista

I rimborsi a piè di lista sono costi documentati dal dipendente e sostenuti dall’azienda che possono essere portati, dal datore di lavoro, in deduzione al 100%. Tali voci non saranno inserite nella busta paga del dipendente e non saranno, quindi tassate. Queste spese possono essere intestate sia al dipendente che all’azienda, l’importante è che siano in ogni caso finalizzate alla trasferta. Rientrano in tali spese anche il vitto e l’alloggio giornaliero che devono, però, rimanere in un certo limite fissato in

  • 180,75 euro al giorno per trasferte nel territorio nazionale
  • 258,20 euro al giorno per trasferte all’estero

  Le spese che esulano dal vitto e alloggio devono, invece, rimanere nei seguenti limiti giornalieri:

  • 15,49 euro per trasferte nel territorio nazionale
  • 25,82 euro per trasferte all’estero.

  Tutte queste spese, però, devono essere documentate con fatture, scontrini, note spesa per essere deducibili.

L’intestazione di tali spese a dipendente o azienda permette la piena deducibilità e la non imponibilità in capo al dipendente ai fini Irpef.  

Rimborso forfettario

E’ prevista, come rimborso spese, anche una indennità forfettaria da corrispondere al dipendente per le trasferte, eliminando però le spese di viaggio documentate e da erogare al dipendente indipendentemente dal fatto se siano state sostenute spese o meno. Per non essere soggette ad Irpef in busta paga queste indennità di trasferta devono mantenersi al di sotto di determinati limiti fissati in

  • 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia
  • 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.

  In questo modo le spese sono deducibili per l’azienda al 100% e non sono imponibili in capo al dipendente. Se si pensa che la tassazione sfiora il 40,5% le indennità di trasferta, esentasse, non sono poi tanto basse. Tali indennità sono riconosciute al dipendente sia per aver svolto una mansione al di fuori della sede di lavoro sia per aver svolto mansioni diverse da quelle a cui è destinato per remunerare il suo sforzo maggiore godendo di una detassazione qualora si rispettino i requisiti.  

Trasferte ripetute da contratto

Per i dipendenti che utilizzano molto le trasferte sia in virtù della loro tipologia di lavoro, ma anche in virtù di espresse clausole contrattuali c’è un’altra indennità di trasferta che è imponibile limitatamente al 50% dell’ammontare annuo. Questi lavoratori, denominati anche trasfertisti, non hanno una vera e propria sede di lavoro e quasi sempre sono in giro. Per loro il legislatore ha previsto che le somme percepite a titolo di indennità sia tassate al 50%.