Spetta il risarcimento danni a chi cade in una buca o una voragine apertasi sul marciapiede? Secondo la  legge tanto più il pericolo è evidente ed evitabile tanto minore è la possibilità di ottenere un risarcimento danni. Per assurdo, quindi, è risarcibile il danno provocato da una buca piccola piuttosto che da una profonda e grande. La legge, infatti, tende a tutelare maggiormente chi è attento a dove mette i piedi piuttosto che chi cammina con la testa tra le nuvole o guardando un cellulare invece che la strada.

Il pedone, quindi, ha diritto all’indennizzo quando la buca sulla strada costituisce un’insidia, è poco visibile e nascosta, questo perchè è più difficile evitarla. Secondo i giudici non spetta il risarcimento danni al pedone che è a conoscenza della presenza della buche sulla strada, anche se cade in una di esse facendosi male. Se un pedone cade in una buca enorme poichè è impossibile che camminando non si sia accorto della sua presenza. In questo senso, secondo i giudici, sul percorso stradale non era presente nessuna insidia e la buca era ben visibili al punto che il pedone avrebbe potuto benissimo evitarla.

Risarcimento danni: qual è  la regola generale?

La regola generale che applica la legge nei casi di risarcimenti danni per cadute in buche sul manto stradale : il risarcimento non spetta se il il pericolo è percepibile e ben visibile, quindi prevedibile. Se la situazione di pericolo può essere prevista e superata il risarcimento difficilmente viene assegnato. Il risarcimento spetta, invece, quando il pericolo non è percepibile e prevedibile. Quando il pericolo è occulto si può parlare di insidia stradale e quindi, si può parlare di responsabilità da parte della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione stradale.