Dallo scorso 30 giugno 2022, nessun esercente (impresa) e nessun libero professionista e artigiano è immune da sanzioni nel caso di rifiuto di pagamento tramite POS.

Da quella data, infatti, si rende applicabile il sistema sanzionatorio imposto dal legislatore. In dettaglio, i titolari di partita IVA che rifiutano il pagamento del cliente tramite POS sono soggetti a sanzione pari a

  • 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

Le sanzioni per obbligo POS, quindi, riguardano le seguenti partite IVA (indipendentemente dal regime fiscale)

  • commercianti
  • artigiani
  • liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • tassisti
  • tabaccai
  • venditori ambulanti
  • attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Sanzioni POS, quando non scattano

L’entrata in vigore del sistema sanzionatorio riferito al rifiuto POS, tuttavia, non significa obbligo di dotarsi di POS.

Infatti, la sanzione colpisce il “rifiuto” non il mancato “possesso” dello strumento.

Questo significa che la sanzione si applica solo nel caso in cui il cliente chiede di pagare con POS e l’esercente non vuole accettarlo. Non si applica, invece, ad esempio nel caso in cui l’esercente non possiede il POS ed il cliente chiede lui stesso di pagare in contanti o altra forma (bonifico, ecc.).

La sanzione non si applica nemmeno nel caso in cui il rifiuto da parte del venditore o professionista è dovuto a causa a lui non imputabile. E’ il caso di un guasto all’apparecchio o della mancanza di collegamento internet.