Entro lo scorso 16 giugno, doveva essere pagato l’acconto IMU 2023. Per chi non ha effettuato il pagamento o magari lo ha fatto solo in maniera parziale, c’è la possibilità di ricorrere al c.d. ravvedimento operoso.

Proprio in merito al ravvedimento, in redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito.

Non sono riuscito ad effettuare il pagamento dell’IMU in scadenza il 16 giugno scorso. Purtroppo non avevo la liquidità necessaria per effettuare il versamento. Detto ciò, sono a chiedere se possono sanare l’omesso pagamento un po’ per volta ossia pagando in tre quattro tranche il tributo e rapportando alla parte di IMU che vado a pagare di volta in volta, la sanzione e gli interessi. 

Dunque, il contribuente ci sta chiedendo se può sanare l’omesso versamento dell’IMU con il c.

d. ravvedimento operoso frazionato.

Il ravvedimento IMU

Il 16 giugno i contribuenti erano chiamati alla cassa per pagare l’acconto IMU 2023. Il versamento doveva essere effettuato, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Come circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso,
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero

Il mese deve essere così computato:

  • mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese

Indicazioni operative che dovranno essere considerate anche laddove il contribuente che ha omesso di effettuare il versamento IMU decida di sanare l’irregolarità ricorrendo al c.

d. ravvedimento operoso.

Mancato pagamento dell’IMU. Si può versare in ravvedimento IMU un po’ per volta?

Grazie al ravvedimento operoso, il contribuente va a pagare, il tributo,  la sanzione per omesso versamento delle imposte (30%-15% entro i novanta giorni) nonché i relativi interessi al tasso legale del 5%.

Applicando il ravvedimento operoso, chi si ravvede entro due settimane dal 16 giugno, paga una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Quindi, ad esempio, chi non ha pagato l’acconto IMU al 16 giugno e vuole pagarla entro il 30 giugno, dovrà versare una sanzione massima dell’1,4%.

Oltre il 14° giorno, invece,  le sanzioni da applicare all’imposta non versata sono pari a:

  • 1,5%, se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto;
  • 1,67 %, laddove la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto;
  • 3,75%, se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022;
  • 4,29%, laddove la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022;
  • 5%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022;
  • 6%, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Detto ciò. nel quesito ci viene chiesto se sia possibile sanare l’omesso pagamento un po’ per volta. Ossia pagando in tre quattro tranche il tributo e rapportando alla parte di tributo che si va a pagare di volta in volta, la sanzione e gli interessi.

Dunque, è applicabile il c.d. ravvedimento frazionato?

Grazie al ravvedimento frazionato:

nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Detto ciò, la chance di ravvedimento frazionato, ex art.13-bis del D. Lgs 472/1997, riguarda solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate tra i quali non rientra l’IMU che è un tributo comunale.

Dunque, la risposta al quesito è negativa.

Riassumendo…

  • Il 16 giugno scadeva l’acconto IMU 2023;
  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • chi non ha effettuato il pagamento o magari lo ha fatto solo in maniera parziale, può ricorrere al c.d. ravvedimento operoso;
  • è esclusa la possibilità di ricorrere al c.d. ravvedimento frazionato.