Un dubbio riguarda la fattispecie in cui marito e moglie che vivono in due immobili di proprietà siti in due comuni diversi debbano o meno pagare l’IMU.

Il dettato normativo chiarisce che se i coniugi vivono in due immobili distinti posti in Comuni diversi non hanno diritto all’esenzione del pagamento Imu.

Bisogna subito sottolineare che la Legge di Bilancio ha introdotto un’importante novità: l’eliminazione di possedere due prime case ad uso abitativo in diversi Comuni di residenza.

Come confermato dalla sentenza della Cassazione, n. 20130 del 24 settembre 2020, l’esenzione sull’abitazione principale spetta soltanto quando il possessore ha la residenza nella stessa unità immobiliare.

Imu, niente esenzione se i coniugi vivono in Comuni diversi: i dubbi della contribuente

Il dubbio è sollevato da un contribuente, che aveva contestato gli avvisi di accertamento ai fini Imu con cui non era stata riconosciuta l’agevolazione riferita all’abitazione principale.

L’agevolazione non era stata riconosciuta perché il nucleo familiare aveva fissato residenze in immobili localizzati in Comuni diversi.

Nel caso oggetto della Sentenza uno dei due coniugi aveva spostato la residenza anagrafica in un’altra casa per motivi lavorativi, mentre l’altro beneficiava dell’esenzione pagamento IMU.

Dopo vari ricorsi la Cassazione ha deciso di rigettare la causa del contribuente richiamando la nozione di abitazione principale contenuta nel DL 201/2011:

“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Nella fattispecie esaminata la Cassazione non ritrova il seguente requisito per beneficiare dell’agevolazione Imu:

“il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente”.

Pertanto, marito e moglie che abitano in due Comuni diversi non hanno diritto a beneficiare dell’aliquota IMU agevolata.

Esenzione IMU: in quali casi è possibile beneficiarne?

La prima casa ad uso abitativo beneficia dell’esenzione pagamento IMU, ad eccezione solo degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, l’esenzione IMU prima casa si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino a un massimo di un’unità per categoria.

Beneficia dell’esenzione IMU anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Sono esenti anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.