Il pignoramento di un immobile è un evento delicato e sgradevole che colpisce chi si trova in una situazione finanziaria difficile. Entra in gioco quando il debitore non è in grado di onorare i propri debiti. Questa procedura esecutiva, gestita dal giudice, prevede, dunque, la vendita dei beni pignorati per soddisfare i creditori. Tuttavia, il processo comporta una serie di implicazioni fiscali, tra cui anche quelle per l’Imposta Municipale Unica (IMU).

La casistica dell’IMU sulla casa pignorata e messa all’asta torna di attualità in vista della scadenza del saldo 2023 prevista per il 18 dicembre (il 16 è sabato).

L’acconto, ricordiamo, era da pagarsi entro il 16 giugno scorso.

Il soggetto passivo prima e dopo il decreto di trasferimento

Quando un bene, come una casa, è pignorato, il proprietario perde la detenzione “materiale”, ma non la proprietà.

La vera svolta avviene quando l’immobile viene messo all’asta e acquisito da un terzo soggetto. È solo con il decreto di trasferimento che la proprietà viene formalmente trasferita al nuovo acquirente.

In questo contesto, dunque, è essenziale comprendere come l’IMU interagisce con le fasi del pignoramento.

Dal momento che l’IMU è un tributo che si basa sul possesso intendendolo come proprietà (o altro diritto reale di godimento, usufrutto, enfiteusi, ecc.), il contribuente pignorato è tenuto a pagare l’imposta fino al momento del decreto di trasferimento. Dopo questa fase, l’imposta diventa responsabilità del nuovo proprietario.

È fondamentale ricordare che la legge sull’IMU (commi 738-783 legge di bilancio 2020) prevede che il tributo è calcolato in base ai mesi di possesso effettivo nell’anno solare. Ai fini del calcolo dei giorni IMU, si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone.

IMU casa all’asta (esempio)

Immaginiamo il caso del signor Antonio, che ha subito il pignoramento di un immobile soggetto all’IMU nel 2023.

Il decreto di trasferimento al nuovo proprietario, risultante dall’asta, è emesso il 16 settembre 2023.

Per il signor Antonio, l’obbligo di pagare l’IMU sulla casa pignorata persiste solo fino al decreto di trasferimento. Pertanto, per i primi 9 mesi del 2023, da gennaio a settembre (considerando che settembre è attribuito per intero al sig. Antonio), è tenuto a liquidare e pagare l’imposta, ripartendola sempre tra acconto (16 giugno 2023) e saldo (18 dicembre 2023).

D’altra parte, il nuovo acquirente dell’immobile eredita l’obbligo di versare l’IMU per il resto dell’anno, ossia per gli 3 mesi rimanenti (da settembre a dicembre). Pertanto, anche questi dovrà andare alla cassa entro il 18 dicembre 2023, salvo che l’immobile rappresenti la sua abitazione principale. Ricordiamo, infatti, che c’è esenzione IMU per abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (ossia diversa da A/1, A8 e A/9).

Riassumendo…

  • contesto del pignoramento immobiliare: il pignoramento di un immobile è un provvedimento esecutivo doloroso derivante dall’incapacità del debitore di ripagare i debiti.
  • detenzione e proprietà: durante il pignoramento, il proprietario perde la detenzione “materiale”, ma non la proprietà, fino a quando la casa non sarà messa all’asta e acquisita da un terzo.
  • IMU e possesso: poiché l’IMU si basa sul possesso inteso come proprietà, il contribuente pignorato è tenuto a pagare l’imposta fino al decreto di trasferimento dell’immobile.