L’avvento del nuovo anno segna anche il debutto di una nuova imposta, l’imu, anticipata appunto al 2012 per effetto della manovra varata dal presidente del Consiglio Monti poche settimane fa. L’imposta viene spesso vista come una sorta di nuova Ici, ma l’Imu ha determinate caratteristiche che la differenziano dalla vecchia imposta sugli immobili, sebbene sia innegabile la presenza di diverse somiglianze. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le differenze tra i due tributi in modo da non commettere errori all’atto del versamento.

 

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: L’ICI SULLA PRIMA CASA NON ERA DOVUTA

La nuova Imu prevede, a differenza dell’ultima versione Ici, il pagamento dell’imposta anche in relazione alla proprietà dell’abitazione principale. L’imposta per l’abitazione principale è dovuta nella misura dello 0,4 per cento sulla base imponibile. Inoltre viene concessa ai Comuni la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota di uno 0,2 per cento.

 

IMU DETRAZIONI: LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Viene riconosciuta una ulteriore detrazione ( la prima ammonta a 200 euro e riguarda indistintamente tutti i proprietari di prime case) ai possessori dell’abitazione principale pari a 50 euro  per ogni figlio sotto i 26 anni che vive in famiglia. Il tetto massimo di tale detrazione sarà di 400 euro da aggiungere ai 200 euro riconosciuti a tutti i contribuenti che hanno i previsti requisiti. Per ora tale detrazione ai fini familiari viene riconosciuta sia per il 2012 che per il 2013, ma nulla è stato deciso per il 2014. (Imu prima casa: calcolo base imponibile e detrazioni figli). L’imu oltre a sostituire l’ici sostituisce anche l’irpef e le addizionali sugli immobili non locati diversi dalla prima casa.

 

IMU BASE IMPONIBILE: COME SI EFFETTUA IL CALCOLO

Il valore da tenere conto per il calcolo dell’imu dovuta viene ottenuta attraverso la rivalutazione della rendita catastale. Dopo per calcolare il valore dell’immobile alla rendita rivalutata occorre applicare alcuni moltiplicatori.

A variare sono proprio questi moltiplicatori visto che se prima la rendita era moltiplicata per 100 adesso occorre moltiplicarla per 160, mentre per gli uffici prima il moltiplicatore era pari a 50 mentre adesso è pari a 100.

 

ALIQUOTE IMU DIVERSE DA ALIQUOTE ICI

Anche le aliquote sono diverse passando dall’ici all’imu. In passato per l’abitazione principale per l’ici l’aliquota applicata era compresa tra il 4 ed il 7 per mille, mentre ora è fissata al 4 per mille con possibilità di modifica entro certi limiti da parte del Comune. Sugli immobili invece occorrerà applicare lo 0,76 per cento con la possibilità di variarla di uno 0,3 per cento in più o in meno. (Imu prima casa: calcolo base imponibile e detrazioni figli)

 

IMU: POTERE REGOLAMENTARE AI COMUNI

Sebbene sia per l’ici che per l’imu vi è la possibilità di rimodulare, entro certi limiti, alcuni punti dei tributi, vi sono anche qui delle novità. In particolare per l’ici era espressamente previsto che l’imposta non era dovuta per gli immobili inagibili e per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo  o prevalente l’attività di vendita di immobili. Per l’imu tale espresso riferimento normativo non viene previsto, e dovranno essere i Comuni a prevedere tale tipo particolare di esenzione.

 

CHI INCASSA L’IMU?

Per quanto riguarda l’ici l’incasso era destinato interamente alle casse comunali, mentre per l’imu non è così. Infatti vi sarà una compartecipazione dello stato all’Imu che varia a seconda che l’imposta riguardi l’abitazione principale o meno.

 

IMU FABBRICATI ESTERI E FABBRICATI RURALI

Mentre ai fini ici i fabbricati rurali non scontavano imposta per l’imu tali tipi di immobili sono assoggettati ad imposta.

  Infatti i fabbricati rurali scontano un’aliquota dello 0,2 per cento se fabbricati ad uso strumentale o un’aliquota dello 0,1 per cento se fabbricati ad uso abitativo. Naturalmente in quest’ultimo caso se l’immobile è anche residenza principale verranno applicate le detrazioni previste.

Per quanto riguarda gli immobili esteri la novità riguarda il fatto che questi ultimi saranno assoggettai ad imposta, a differenza dell’ici. Occorrerà infatti pagare un’aliquota dello 0,76 per cento sul valore ( che può essere il costo o il valore di mercato qualora il primo fosse assente) dell’immobile.

 

SCADENZA PAGAMENTO IMU

Per l’ici le scadenze erano il 16 giugno per il pagamento dell’acconto  ed il 16 dicembre per il pagamento del saldo. L’imu prevede, in base ai decreti federalisti, invece 4 scadenze distanziate di circa tre mesi per il pagamento del dovuto.