In caso di immobile in comproprietà, l’IMU è dovuta da ciascuno di essi in funzione della rispettiva quota di proprietà e ciascuno è titolare di autonoma obbligazione tributaria (per l’omesso versamento dell’uno non è responsabile anche l’altro).

È l’importante principio sancito dal legislatore dal comma 743 della legge di bilancio 2020, per la nuova IMU. In realtà è lo stesso principio che valeva anche per la vecchia IMU in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Soggetti passivi IMU: chi sono

L’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso nell’anno, computando per intero il mese il cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.

Ai sensi del comma 743 della menzionata legge di bilancio 2020, soggetto passivo IMU, ossia colui che è obbligato al versamento del tributo è il:

  • proprietario dell’immobile
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile (se ad esempio sull’immobile c’è usufrutto, il soggetto passivo IMU è il solo usufruttuario e non il nudo proprietario)
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (in altri termini per la casa assegnata dal giudice all’ex coniuge, il soggetto passivo IMU è solo l’ex coniuge)
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (per un immobile dato in leasing, il soggetto passivo IMU è il locatario e non la società di leasing).

IMU comproprietari: responsabilità solidale o autonoma?

Lo stesso comma 743, sancisce che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Esempio

Il fabbricato X (diverso dall’abitazione principale) è in comproprietà tra due fratelli, Tizio e Caio.

La quota di proprietà è del 50% ciascuna. In tal caso, Tizio dovrà versare il 50% dell’IMU complessiva dovuta sull’immobile e la stessa cosa dovrà fare Caio per la sua quota di proprietà. Se, ad esempio, Tizio non versa la sua quota, nessuna responsabilità ricadrà su Caio per tale inadempienza. Dell’omesso versamento l’unico a risponderne sarà Tizio (non c’è, quindi, responsabilità solidale tra i due comproprietari).

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