Scatta la corsa ai rimborsi IMU per le case abusivamente occupate. La Corte Costituzionale ha ritenuto contro la Costituzione la vecchia norma che disciplinava l’IMU laddove non prevedeva alcuna esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi relativamente ai quali è stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

In sostanza chi ha pagato l’IMU per questo tipo di immobili può richiedere il rimborso.

La domanda che ora è necessario porsi è se la sentenza comporta una diritto generalizzato e incondizionato al rimborso o se comunque rimangono in essere le tempistiche previste dalla legge entro le quali è possibile richiedere indietro quanto ingiustamente pagato al Comune.

La sentenza riapre i termini per presentare le domande di rimborso?

Vediamo chi nello specifico potrà ottenere indietro quanto pagato a titolo di Imu per le case occupate.

IMU case occupate. La sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza n°60/2024, la Corte Costituzionale estende anche per gli anni precedenti al 2023 l’esenzione IMU prevista in favore dei titolari di diritti reali su immobili abusivamente occupati da terzi. L’esenzione è stata prevista dalla Legge di bilancio 2023 solo a partire dallo scorso anno.

Ora la Corte Costituzionale dispone che l’esenzione debba essere estesa anche agli anni precedenti al 2023.

Infatti, come da comunicato stampa sulla sentenza IMU case occupate,

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

Secondo la Corte costituzionale, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).

Nei fatti, l’esenzione IMU case occupate è retroattiva.

IMU case occupate. La sentenza della Corte Costituzionale apre ai rimborsi

Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, chi ha pagato l’IMU per gli immobili occupati abusivamente da terzi può richiderne il rimborso.

Attenzione, la sentenza non riapre i termini per presentare le domande di rimborso.

Cosicché,  il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente:

  • con apposita istanza
  • entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Se sono già passati 5 anni non sarà possibile richiedere il rimborso; nonostante la sentenza della Corte Costituzionale.

Attenzione, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune abbia risposto,  il contribuente può proporre ricorso contro il silenzio rifiuto (art.21, c.2 D.Lgs 546/1992), nel rispetto dei termini di prescrizione del diritto al rimborso (5 anni).

Se l’avviso di accertamento del Comune è stato già oggetto di contenzioso con sentenza definitiva, il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso. E’ ammesso invece il rimborso in ipotesi di contenzioso ancora in essere. Il giudice dovrà annullare l’avviso di accertamento.

Riassumendo…

  • La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che disciplinava l’IMU in quanto non prevedeva alcuna esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • i contribuenti che hanno pagato l’IMU sugli immobili occupati possono chiedere il rimborso;
  • il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento non dovuto.