L’IMU 2024 non si presenta con particolari novità rispetto agli anni trascorsi. L’imposta resta di competenza comunale e continua a colpire gli immobili posseduti in Italia. Per possesso si intendere il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Non devono pagare il tributo l’inquilino e nemmeno il comodatario.

È dovuta per anno solare. Quindi, per 12 mesi. Si liquida in funzione della percentuale di possesso e mesi di possesso nell’anno. Si computa per intero il cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone.

Si paga in acconto è saldo. L’acconto si versa entro il 17 giugno 2024 (il 16 è domenica). Il saldo entro il 16 dicembre di questo stesso anno. È anche possibile pagare in unica soluzione entro la scadenza dell’acconto. Questa soluzione non è tra quelle consigliabili in quanto, entro il 28 ottobre 2024, potrebbero essere pubblicate nuove aliquote di calcolo. E se così fosse poi bisognerebbe preoccuparsi di riliquidare il tributo e versare l’eventuale differenza (se dovuta).

Tutte le esenzioni confermate per il 2024

Anche per l’IMU 2024 continuano ad essere previste le stesse esenzioni e agevolazioni dello scorso anno. Vale sempre la regola che dette esenzioni e agevolazioni si applicano limitatamente ai mesi dell’anno in cui risultano verificati i requisiti.

Con riferimento alle esenzioni, ossia agli immobili su cui il tributo non è dovuto, nell’elenco 2024 rientrano:

  • l’abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale
  • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP (imprenditori agricoli professionali);
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • area fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
  • ad uso culturale (musei, biblioteche, ecc);
  • immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali;
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

Continua a trovare posto anche l’esenzione IMU immobili occupati abusivamente.

IMU 2024, non cambiano gli sconti dal 50% al 25%

Non spariscono nemmeno i casi in cui si applica la riduzione della base imponibile IMU. Quindi, anche per l’IMU 2024 trovano applicazione:

  • lo sconto IMU 50% casa in comodato, ossia per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori). Ciò a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • lo sconto 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • la riduzione IMU 50% per immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • lo sconto del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.

Confermata anche la riduzione IMU 50% per i pensionati esteri. In particolare per un solo immobili posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Riassumendo

  • l’IMU 2024 scade il 17 giugno (acconto o unica soluzione) e 16 dicembre (saldo)
  • il pagamento in unica soluzione è sconsigliato
  • trovano applicazione tutti i casi di esenzione già previsti per il 2023
  • confermati anche tutti gli sconti già previsti lo scorso anno.