Nella legge di bilancio 2024 c’è una norma che contiene l’interpretazione autentica di un’altra disposizione di legge in merito all’esenzione IMU.

Dunque, ci riferiamo agli immobili posseduti dagli enti NON commerciali e da loro utilizzati esclusivamente per lo svolgimento (con modalità non commerciali) delle attività:

  • assistenziali;
  • previdenziali;
  • sanitarie;
  • di ricerca scientifica;
  • didattiche;
  • ricettive;
  • culturali;
  • ricreative;
  • sportive;
  • religiose;
  • di culto.

L’imposta per gli immobili dello Stato e altri casi

Per la legge sull’IMU (commi 738-782 legge bilancio 2020) sono esenti dall’imposta, tra l’altro, i seguenti immobili (comma 759):

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione a usi culturali;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti dagli enti non commerciali e da loro utilizzati esclusivamente allo svolgimento (con modalità non commerciali) delle attività di cui in premessa (assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.).

A questi, dal 1° gennaio 2023, si è aggiunta l’esenzione IMU case occupate abusivamente da terzi soggetti.

Esenzione IMU enti NON commerciali: la legge di bilancio 2024 chiarisce

Proprio con riferimento all’esenzione IMU immobili di cui all’ultimo punto dell’elenco di cui sopra, la legge di bilancio 2024 (comma 71 legge n. 213/2023) contiene una norma di interpretazione autentica. In dettaglio, il legislatore dice che l’esenzione deve riconoscersi anche per gli immobili di cui l’ente non commerciale e proprietario ma che concede in comodato.

Ciò a condizione che il comodato sia verso altro ente non commerciale che deve essere a sua volta legato (strutturalmente e funzionalmente) all’ente non commerciale comodante.

Inoltre, è necessario che l’ente non commerciale “comodatario” svolga anch’esso (con modalità non commerciale), nell’immobile ricevuto, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, ecc.).

Riassumendo…

  • la legge di bilancio 2020 (comma 759), in conclusione, prevede esenzione IMU per immobili posseduti dagli enti non commerciali e da loro utilizzati esclusivamente allo svolgimento (con modalità non commerciali) delle attività di cui in premessa (assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.)
  • le legge di bilancio 2024 (comma 71) dice che l’esenzione di cui sopra si applica anche se l’immobile di proprietà dell’ente NON commerciale è ceduto in comodato ad altro ente NON commerciale legato (strutturalmente e funzionalmente) all’ente comodante.