L’esenzione IMU 2021 (come per gli anni trascorsi) non è solo per l’abitazione principale ma anche per le relative pertinenze. Tuttavia al riguardo, il legislatore pone dei limiti. Vediamo quali.

Esenzione IMU 2021 abitazione principale

Dall’IMU 2021 (il cui acconto scade il 16 giugno 2021 ed il saldo il 16 dicembre 2021) è esente l’immobile qualificato come abitazione principale per il possessore ed il suo nucleo familiare.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ad ogni modo, l’esenzione si applica solo se il fabbricato adibito ad abitazione principale appartiene a categoria catastale non di lusso, ossia a categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9. Inoltre, essendo l’IMU un tributo dovuto su base annua, l’agevolazione si applica con riferimento ai mesi dell’anno per i quali l’immobile ha avuto destinazione ad “abitazione principale” (si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).

IMU 2021 e la definizione di pertinenza

L’esenzione dall’IMU 2021 (come per il passato) si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale. A tal proposito, secondo quanto indicato dalla lett. b) comma 741 della Legge di bilancio 2020, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si tratta delle seguenti categorie:

  • C/2 – “Magazzini e locali di deposito”
  • C/6 – “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro”
  • C/7 – “Tettoie chiuse od aperte”.

Esempio

Ad un’abitazione principale sono legate tre pertinenze di cui due di categoria catastale C/7 e l’altra di categoria C/2. In tal caso, ai fini IMU 2021, sono un solo C/7 ed il C/2 possono considerarsi pertinenza dell’abitazione principale e godere delle stesse agevolazioni, L’altro C/7, invece, è da considerarsi come altro immobile.

La scelta è lasciata alla discrezionalità del possessore.

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