L’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici deve essere versata solo in F24 con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. L’imposta, inoltre, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 346 del 17 maggio 2021.

La tenuta elettronica dei registri contabili e l’imposta di bollo

In base alla previsioni di cui al comma 4-quater dell’articolo 7 del D.

L. 357/1994, la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se: in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Il D.L. 34/2019, c.d. decreto Crescita, ha esteso tale previsione a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici e non solo a quelli tenuti ai fini Iva.

Da qui, per tutti i registri contabili vale la regola in base alla quale si può procedere alla stampa all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente.

In tal modo, è prevista una deroga generale all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi.

Ai fini civilistici l’articolo 2215-bis al comma 1 stabilisce che «i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici».

L’imposta di bollo sulle scritture contabili

IL DPR 642/1972 che contiene la disciplina dell’imposta di bollo, all’art.16 lett. a) della Tariffa parte prima allegata allo stesso decreto, regola l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo sulle scritture contabili.

Nello specifico è previsto  che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».

Dunque è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del c.c.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo valgono regole differenti se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

La risposta n° 346 del 17 maggio

La risposta n° 346 del 17 maggio prende spunto da un’apposita richiesta di chiarimento riguardante proprio il pagamento dell’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica.

Nello specifico, una società ha chiesto di conoscere le modalità di assolvimento dell‘imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici. Secondo la società istante, il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i libri e registri contabili (compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo) non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento della predetta imposta.

Da qui la Società ha chiesto di conoscere le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate chiarisce le regole di assolvimento dell’imposta di bollo a seconda se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

Registi tenuto con sistemi meccanografici

Se i registri contabili sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporti cartacei, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione: prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002). In tale caso, l’imposta è alternativamente assolta:

  • mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72” (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001).

Registri tenuti in modalità telematica

Se i registri contabili sono tenuti in modalità informatica entrano in gioco le regole di cui al D.M. 17 giugno 2014. Di recente modificato nella parte in cui è regolato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e su altri documenti informatici.

L’art.6 del decreto citato regola le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Salvo le diverse modalità e scadenze previste per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’imposta di bollo sui registri contabili deve essere versata in F24 con il codice tributo 2501. L’ Imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

L’imposta di bollo sui registi contabili tenuti in modalità informatica dovrà avvenire secondo le regole qui analizzate.

Difatti, non può essere confermata l’interpretazione della società istante che in relazione a una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file pdf) prospettava di versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine generate al momento della stampa in pdf, utilizzando per il pagamento il modello F23 con codice tributo 458T ovvero in alternativa mediante modello F24 online codice tributo 1552.