A partire dall’anno d’imposta 2020, è stata introdotta l’IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

L’aliquota di calcolo è stata stabilita al 10,6 per mille, di cui il 7,6 per mille riservata allo Stato ed il 3 per mille al Comune.

Limitatamente al 2020 il versamento andava fatto in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020 (si tenga presente che questo primo versamento finirà tutto nelle casse dello Stato, il quale poi riverserà al comune la quota di competenza, ossia il 3 per mille).

Il codice tributo per il pagamento è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77/E del 2020.

I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze sull’IMPi

Il Dipartimento delle Finanze, con apposita Risoluzione del 16 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in particolar modo:

  • sulla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
  • all’obbligo di presentare la dichiarazione.

La piattaforma marina ai fini IMPi

L’IMPi si applica sulla piattaforma marina, intendendosi per tale, per espressa previsione del Legislatore

“la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione”.

Di conseguenza, l’IMPi trova applicazione, per espressa volontà di legge, solo sulle strutture marine emerse, e non anche sulle altre categorie (ossia, teste pozzo sottomarine e unità galleggianti di stoccaggio temporaneo).

Obbligo di dichiarazione IMPi

Per quanto riguarda la dichiarazione IMPi, è chiarito che questa va presentata per il primo anno di tassazione, utilizzando il modello IMU attualmente disponibile e che negli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La presentazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

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