A fronte del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, c’è chi ha già configurato il registratore telematico e c’è chi ancora deve adeguarsi visto la moratoria delle sanzioni in vigore per il primo semestre di quest’anno. L’obbligo in commento, come ben noto, è in vigore dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti (commercianti al minuto) di cui all’art. 22 DPR 633 del 1972 mentre è già in essere dal 1° luglio 2019 per gli stessi soggetti di cui sopra che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Per il cliente poco cambia: questi, infatti, all’atto di acquisto continuerà a ricevere lo scontrino, il quale però non ha più valenza fiscale (salvo che riporti il proprio codice fiscale o partita IVA) ma solo commerciale. Il registratore di cassa telematico automaticamente, genera il file da inviare all’Agenzia delle Entrate, ed automaticamente, in presenza di connessione internet, lo trasmette. Il documento commerciale deve riportare una serie di dati essenziali, ossia:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
  • l’aliquota Iva.

Si può segnalare l’anomalia

Come agire nel caso in cui nell’impostazione del registratore telematico viene impostata un’aliquota IVA diversa da quella praticata? Ad esempio si indica l’aliquota del 10% invece che del 22%? E cosa accade nel caso in cui un contribuente in regime forfettario abbia, per sbaglio, configurato il registratore di cassa con IVA ed inviato quindi con indicazione dell’imposta anche i corrispettivi telematici?

Premesso che ad oggi, non è ammesso poter annullare un flusso telematico già inoltrato, con riferimento alla prima delle due domanda, il primo passo che si dovrà fare è certamente quello di contattare il tecnico e chiedere di modificare le impostazione dello strumento.

In merito al flusso già inviato, invece, una strada percorribile è quella di accedere al portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate alla sezione monitoraggio flussi, presente nell’area “Consultazione” – “Ricevute file corrispettivi telematici presente nella sezione “. Una volta individuato il flusso interessato dall’errore si può utilizzare la funzione di “Segnalazione anomalie” e descrivere il problema. Altra strada percorribile è lasciare tutto così com’è a condizione poi che nella contabilità del contribuente tutto risulti regolare. Laddove poi si dovesse ricevere qualche contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria si potrà utilizzare il canale CIVIS per l’invio di tutta la documentazione contabile probatoria a propria discolpa.

Nel caso del contribuente forfettario, tuttavia, il discorso è diverso. Questi, infatti, come si sa non applica l’IVA sulle vendite e non detrae l’IVA sugli acquisti. Pertanto, l’indicazione dell’IVA nello scontrino telematico potrebbe configurarsi per l’Agenzia delle Entrate come un comportamento concludente che esprime la volontà del soggetto di uscire dal regime di favore per entrare in quello ordinario. Tuttavia, in attesa (si spera) di posizioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, possiamo ritenere plausibile anche in tale ipotesi la possibilità di ovviare all’errore commesso con le stesse modalità prima indicate, senza compromettere la permanenza nel forfait e fermo restando che il tecnico corregga la configurazione del registratore telematico per le operazioni successive.