Ho ricevuto il bonus per le partite IVA come indennità per la perdita di fatturato dovuta al Covid. L’importo mi è stato riconosciuto in automatico in modo equivalente alla prima erogazione. Tuttavia con i nuovi criteri avrei dovuto ricevere circa 300 euro in più, che, da come ho capito, mi saranno riconosciute a fine anno. Ma non mi è chiaro se a dicembre dovrò presentare nuova domanda o se il pagamento sarà automatico.

Il contributo a fondo perduto alternativo a quello automatico

Rispetto al contributo automatico riconosciuto in automatico dal decreto Sostegni bis a chi aveva già ottenuto quello del primo decreto Sostegni,   è previsto un contributo c.

d alternativo.

Il contributo alternativo spetta a: imprese, professionisti e titolati di redditi agrario che rispettano determinati requisiti.

Il bonus per le partite IVA di dicembre va prenotato?

Detto ciò, in merito al quesito su esposto, coloro che hanno ricevuto il contributo automatico  possono ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo. Per intenderci, se il contributo spettante in automatico è pari a 2000 euro e quello alternativo richiesto tramite apposita istanza è invece superiore a tale importo, la differenza sarà accredita in favore dell’impresa istante.

Dunque, per ottenere il maggior valore è necessario presentare un’apposita istanza.

L’istanza può essere presentata a partire da oggi 5 luglio.

Nel suo caso, il contributo alternativo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il riferimento è sempre ai ricavi/compensi 2019, per i sogegtti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Attenzione, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (c.d Li.Pe.): l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.