Il decreto Sostegni-bis approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ripropone il contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni, apportando novità molto rilevanti. Il contributo viene riproposto ma sono differenziate le casistiche in cui viene riconosciuto. Nello specifico, il contributo è riconosciuto in automatico a coloro che hanno richiesto e ottenuto o lo faranno entro il 28 maggio, quello del precedente decreto Sostegni ossia i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020.

Un contributo alternativo a quello riconosciuto in automatico, spetta se più favorevole, a coloro che nel secondo periodo d’imposta 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30%. La perdita deve essere verificata nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Un ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequativa, ha invece come requisito base il peggioramento del risultato economico d’esercizio ossia l’utile e non il fatturato,  e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni-bis

Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, viene riproposto dal Sostegni-bis approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Tuttavia rispetto al precedente contributo a fondo perduto sono introdotte rilevanti novità.

Infatti, è riconosciuto:

  • in automatico, un nuovo contributo a fondo perduto a tutti coloro che hanno richiesto e ottenuto o lo faranno entro il 28 maggio, quello del precedente decreto Sostegni;
  • un contributo alternativo, se più favorevole, a quello riconosciuto in automatico, a coloro che nel secondo periodo d’imposta 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30%.

La perdita deve essere verificata nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Un ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequativa, ha invece come requisito base il peggioramento del risultato economico d’esercizio. Dunque prende a riferimento  l’utile e non il fatturato. Inoltre  terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Analizziamo nello specifico le varie novità.

Il contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico

E’ riconosciuto, in automatico, un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata del decreto Sostegni-bis (non ancora avvenuta) e hanno ottenuto il precedente contributo di cui all’art.1 del d.L. 41/2021, decreto Sostegni. Per richiederle il contributo di cui al decreto Sostegni c’è ancora tempo fino al 28 maggio.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate:

  • mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero
  • sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo del D.L. Sostegni.

Il contributo alternativo: se più favorevole a quello automatico

In alternativa al contributo automatico, se più favorevole, può essere richiesto all’agenzia delle entrate uno specifico contributo a fondo perduto.

Possono beneficiarne: imprese, professionisti e titolati di redditi agrario che rispettano i seguenti reqsuiti:

  • monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per determinare il fatturato si fa sempre riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Come si calcola contributo a fondo perduto decreto sostegno?

L’ammontare del contributo spettante in via alternativa, è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
  • settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019  superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Ulteriori precisazioni

Per chi in precedenza ha ottenuto quello del decreto sostegni, valgono le seguenti percentuali: sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il riferimento è sempre ai ricavi/compensi 2019, per i sogegtti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Il contributo è sempre detassato e non può essere superiore a centocinquantamila euro.

E’ necessario presentare apposita istanza. Con le modalità che saranno definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione, per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (c.d Li.Pe.): l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dell’utile d’esercizio

Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto sempre a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario a condizione che:

  • abbiano un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A differenza degli altri contributi a fondo perduto fin qui analizzati, questo è il primo che prende come parametro l’utile di esercizio.

Quanto spetta?

Ad ogni modo, il contributo sarà riconosciuto:

applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art.1 comma 20 bozza Sostegni-bis).

In sostanza, si terrà conto anche dei ristori e dei sostegni percepiti nel 2020 e nel 2021 (Comunicato Stampa C.D.M. 20 maggio 2021).

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. In anticipo, rispetto alla scadenza ultima del 30 novembre 2021.

Anche in questo caso, l’importo massimo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non concorre al reddito tassabile.