Cambiano nuovamente le istruzioni alla compilazione dell’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni. Le novità riguardano le indicazioni di compilazione in caso di operazioni di trasformazione da società a ditta individuale per il venir meno della pluralità dei soci. Finora, in presenza di tali operazioni l’istanza veniva ingiustamente scartata. Per incongruenze nei dati relativi al fatturato e al monte ricavi compensi. Variabili cui fanno riferimento i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto.

 Se nella Circolare n°5/E del 14 maggio l’unica via di uscita era rappresentata dalla presentazione di un’istanza in autotutela, ora, con l’aggiornamento delle istruzioni, è possibile superare lo scarto con la presentazione, entro il 28 maggio, di una nuova istanza. A sostituzione di quella precedente. Da qui, nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire l’attività di altra partita IVA , sarà necessario barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

C’è tempo fino al 28 maggio per presentare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto dell’art. 1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni.

Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario. Tali soggetti devono rispettare precisi requisiti.

In primis, avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, in aggiunta a tale requisito, è necessario rispettare, una tra le seguenti condizioni:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Il calcolo del fatturato

Una delle maggiori criticità operative che ha portato allo scarto di diverse istanze di richiesta del contributo a fondo perduto riguarda il corretto calcolo del fatturato.

A tal proposito, partendo dal principio in base al quale rileva la data di effettuazione dell’operazione:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (2019 e 2020);
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Lo scarto delle istanze per le imprese

Gran parte delle istanze scartate hanno riguardato il calcolo del fatturato e del monte ricavi compensi per le imprese nate da trasformazioni di società in ditte individuali, per mancanza della pluralità dei soci. In tali casi, i controlli automatizzati sulle istanze rilevavano delle incongruenze. Incongruenze nei dati di fatturato e del monte ricavi compensi. E’ così spiegato lo scarto delle istanze.

Per meglio intenderci, se ad esempio si indicava come inizio attività il 2020 (partita iva della nuova ditta individuale) ma poi venivano riportati i ricavi 2019 nonchè il fatturato della società trasformata il sistema andava in blocco.

Scartando l’istanza con la motivazione «importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020».

Indicare i dati del 2019 era però corretto. In quanto, la trasformazione da società a ditta individuale non configurava una nuova attività ma una prosecuzione dell’attività esercita in precedenza dalla società.

Da società a ditta individuale: istanza di autotutela unica alternativa?

Il caso della trasformazione da società a ditta individuale era stato già affrontato dall’Agenzia delle entrate. Con la circolare n° 15/E e 22/e 2020. In riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Con tali documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».

Tali indicazioni sono state richiamate nelle circolare n° 5/e del 14 maggio e valgono anche ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni.

Da società a ditta individuale: come rimediare allo scarto dell’istanza

In termini pratici:

  • il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della “trasformazione” può fruire del contributo a fondo perduto;
  • la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto sostegni, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
  • per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 4, dell’articolo 1), l’istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento ( 2020 e 2019), considerando il anche il fatturato relativo all’azienda trasformata.

Nella circolare n°5/E del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate proprio in merito a un’istanza ingiustamente scartata a una ditta individuale derivante dalla trasformazione di una società in nome collettivo esistente, ha ammesso la presentazione di  un’istanza in autotutela.

Da inviare:

  • successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso ossia il 28 maggio,
  • dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

La presentazione dell’istanza avverrà sulla base delle indicazioni di cui alla risoluzione n°65/E del 2020.

Cambiano le istruzioni alla compilazione dell’istanza: invio sostitutivo senza autotutela

Se l’istanza di autotutela rappresentava l’unica via d’uscita per le istanze ingiustamente scartate alle ditte individuali derivanti da trasformazioni societarie, con l’aggiornamento delle istruzioni di compilazione dell’istanza di CFP la situazione cambia. L’aggiornamento è avvenuto in data 19 maggio.

Infatti, con l’aggiornamento delle istruzioni, è possibile superare lo scarto. Con la presentazione di una nuova istanza a sostituzione di quella precedente.

Da qui,

nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire l’attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

In tale caso  il termine  “de cuius”, fa riferimento all’azienda presistente.

La nuova istanza deve essere presentata entro il 28 maggio. Tale data coincide con l’ultimo giorno in cui può essere richiesto il CFP.