I lavori per l’ascensore con un bonus del 75%. E’ quanto prevede la Legge di bilancio 2022. Si tratta di una detrazione Irpef del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Anche per tale detrazione è ammessa la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.

I lavori per l’ascensore con il bonus 75%

La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha introdotto, per l’anno 2022, una nuova detrazione.

In particolare, si tratta di una detrazione del 75% per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Anche i lavori per l’ascensore beneficiano del bonus del 75%.

Il bonus è connesso al tipo di intervento, spetta anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio (Circolare n°19/E 2020).

A seconda della tipologia di immobile oggetto di lavori, è fissato un limite di spesa detraibile differente.

Nello specifico, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% ed è calcolata su una spesa complessiva non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità
    immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

In caso di sostituzione dell’impianto, il bonus è ammesso per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Attenzione, i lavori per l’ascensore possono beneficiare anche del bonus 110.

Bonus anche con sconto in fattura o cessione del credito

Anche per il bonus in esame, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In base alle previsioni di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.  Sono in fattura e cessione del credito che soggiacciono alle regole stringenti di cui al D.L. 157/2021. c.d decreto Antifrode. Considerato anche l’intervento della Legge di bilancio che per alcuni lavori ha eliminato l’obbligo di visto di conformità.

Ad ogni modo, i lavori effettuati devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire
108 l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.