Luglio. Il vento di sera porta una meraviglia a ogni istante e la stagione nuota verso una calma luminosa“, afferma Fabrizio Caramagna. Manca davvero poco all’arrivo dell’estate che, come ogni anno, porta con sé l’irrefrenabile desiderio di staccare la spina dai vari impegni quotidiani e trascorrere dei giorni di relax, possibilmente al mare.

Oltre al sole e alla sabbia, luglio porterà con sé anche un bel po’ di soldini a molti lavoratori. Questo sarà possibile per via di un bonus che i datori di lavoro dovranno riconoscere direttamente in busta paga.

Ecco in cosa consiste.

I bonus nella busta paga di luglio spiegati passo passo nella circolare Inps

Luglio 2023 porterà un busta paga più ricca per molti lavoratori. I datori, infatti, dovranno applicare a partire dal settimo mese dell’anno in corso un nuovo bonus. Come sottolineato dall’Inps attraverso il messaggio numero 1932, stando a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, del decreto – legge n. 48/2023:

“per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro”.

Le percentuali poc’anzi citate sono date dallo sgravio contributivo del 4% previsto dal decreto lavoro che si va ad aggiungere al taglio del 2% o 3%. Quest’ultimo già introdotto dall’ultima manovra. I lavoratori interessati non dovranno presentare alcuna richiesta. Tale bonus, infatti, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga.

L’ulteriore esonero contributivo del 4% non si applica alla tredicesima

Sempre attraverso la circolare poc’anzi citata, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricorda che l’esonero contributivo del 4% non ha effetti sul rateo di tredicesima. Su quest’ultimo, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, continua ad essere applicato lo sgravio del:

  • 2% se la tredicesima non supera l’importo di 2.692 euro, oppure 224 euro se la tredicesima viene pagata mensilmente;
  • 3% se la tredicesima non eccede l’importo di 1.923 euro, oppure 160 euro se viene pagata mensilmente.

Dato che lo sgravio contributivo differisce tra stipendio e tredicesima, la verifica del rispetto delle soglie retributive viene svolta separatamente.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

Attraverso il messaggio numero 1932 l’Inps fornisce anche delucidazioni in merito alle modalità da seguire per riconoscere tale bonus ai propri dipendenti. Entrando nei dettagli è da ricordare che i datori di lavoro dovranno far fede alle istruzioni fornite con il messaggio numero 3499/2022 e con la circolare numero 7/2023. In base a quest’ultimi dovranno essere indicati i seguenti codici:

  • esonero in misura del 6%:
    • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
    • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
    • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
    •  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
  • esonero in misura del 7%:
    • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”
    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
    • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
    • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per ulteriori delucidazioni, comunque, si invita a consultare le circolari Inps prima citate in modo tale da evitare di incorrere in spiacevoli errori.