Assenze ingiustificate in busta paga e sconto Irpef. Come incidono ai fini delle detrazioni Irpef ossia delle detrazioni per tipologia di reddito riconosciute ai dipendenti? Quando parliamo di detrazioni per tipologia di reddito facciamo riferimento a quegli sconti Irpef che sono fissati dalla legge rispetto a una determinata tipologia reddituale in quanto tale. Ci sono detrazioni per redditi da lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.

La Legge di bilancio 2022, Legge n°234/2021 ha rimodulato verso l’alto le detrazioni per tipologia di reddito non solo riservate ai dipendenti ma anche rispetto a lavoratori autonomi abituali, occasionali e a coloro che percepiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.

Di contro però, è stato rivista al ribasso, la soglia reddituale entro la quale può essere riconosciuto il c.d. bonus Irpef, ex bonus Renzi. Con ripercussioni nel modello 730.

Detto ciò, vediamo come incidono le assenze ingiustificate sulle detrazioni per tipologia di reddito.

Le detrazioni per tipologia di reddito (sconto Irpef)

Le detrazioni per tipologia di reddito da lavoro dipendente sono regolate dal DPR 917/86, TUIR, all’art. 13 c.1. Le detrazioni, sono da rapportare al periodo di lavoro effettivamente svolto nell’anno. Prima di esaminare gli effetti delle assenze ingiustificate sulle detrazioni, vediamo a quanto ammonta lo sconto Irpef.

In particolare, le detrazioni sono pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Inoltre, se  se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, gli appena elencati sconti Irpef, sono aumentati di 65 euro.

Detto ciò, una volta individuata la detrazione spettante (vedi punto elenco), questa è aumentata di 65 euro, senza che, rispetto a tale importo, sia necessario effettuare un ragguaglio rispetto al periodo di lavoro svolto nell’anno. Dunque, l’importo ricevuto è pieno.

Il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta (Fonte circolare 4/2022).

Assenze ingiustificate e sconto Irpef. Quali conseguenze?

In premessa ci siamo chiesti come incidono le assenze ingiustificate dal lavoro sulle delle detrazioni Irpef ossia delle detrazioni per tipologia di reddito riconosciute ai dipendenti.

Ebbene, la risposta è da ricercare nella circolare n°4/2022 dell’Agenzia delle entrate.

In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha messo in evidenza come le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Nei fatti, i giorni di assenza ingiustificata che non danno diritto ad alcuna retribuzione diretta o differita, impattano in maniera negativa sulla spettanza delle detrazioni per tipologia di reddito.

A tal proposito si veda anche la circolare MEF n°3 del 1998  e la n° 9/2014 dell’Agenzia delle entrate.