Cambiano i requisiti contributivi per ottenere la maternità e il congedo parentale dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Lo chiarisce l’Inps nella circolare numero 71 del 3 giugno 2020 recependo le disposizioni del decreto legge numero 101 del 2019 che regola i requisiti di contribuzione necessari al fine del pagamento dell’indennità di maternità e dell’indennità di congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.

L’indennità di maternità

Come spiega la circolare Inps, per l’indennità di maternità nelle gestione separata è necessario aver versato un mese di contributi nei 12 mesi antecedenti l’evento.

Mentre prima del 5 settembre 2019 era necessario che il lavoratore possedesse almeno 3 mesi di versamenti contributivi. Per i collaboratori (non per i professionisti) l’indennità di maternità, peraltro, continua a poter essere erogata anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (principio dell’automaticità delle prestazioni). Restano confermate le aliquote contributive che sono il 33,72% per i collaboratori e il 25,72% per i professionisti titolari di partita iva.

Indennità di congedo parentale 

Stessa regola per il congedo parentale. Per l’erogazione della relativa indennità è sufficiente che il lavoratore iscritto alla gestione separata abbia versato ameno un mese di contributi per poter godere delle relative spettanze economiche. Di conseguenza e alla luce degli interventi del legislatore dello scorso anno, l’Inps precisa due aspetti:

  1. a) la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non operamai per la fruizione del congedo parentale;
  1. b) qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a),l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Ne consegue che:
  2. se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente nel periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità;
  3. se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo l’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.

Pertanto, anche per la fruizione del congedo parentale, tramonta il requisito dei tre mesi di versamenti contributivi antecedenti la richiesta da parte del lavoratore iscritto alla gestione separata.