Il DDL di bilancio 2024 è stato approvato dal Senato e domani sarà sottoposto all’esame della Camera. Tra i vari interventi voluti dal Governo di particolare rilievo è quello sui fringe benefit in busta paga.

In primis, per il solo 2024, è innalzata la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit. Infatti si passa da 258,23 euro a: 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli a carico e a 2.000 euro per quelli con figli a carico.

Sono considerati a carico: i membri della famiglia.

Compresi i figli con un un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni. Ma solo se hanno un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili

Per entrambi (con o senza figli a carico) è ampliata la lista delle erogazioni in denaro che godono della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefits.

Vediamo nello specifico cosa cambia con la legge di bilancio che domani sarà approvata in via definitiva.

Fringe benefit. Cresce la soglia di esenzione fiscale e contributiva

Il primo intervento in materia di fringe benefit riguarda il limite entro il quale opera l’esenzione fiscale e contributiva. Dunque facciamo riferimento alla soglia che se rispettata permette al dipendente di non pagare imposte e contributi previdenziali sui benefits ricevuti.

Ebbene a tal proposito, per il solo 2024, tale limite è innalzato da 258,23 euro annui a:

  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Per l’anno 2023, la soglia di esenzione è pari a 3.000 euro. Ciò vale solo per i dipendenti con figli a carico.

Come da dossier officiale del DDL di bilancio 2024:

Il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all’articolo 12 della L.

30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale (di cui al testo unico suddetto) – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Come accennato, anche la norma transitoria in oggetto – secondo l’interpretazione già seguita in passato – si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale.

Si ponga attenzione al fatto che l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva non va però ad intaccare la regola generale di tassazione oltre soglia. Dunque  qualora il valore dei beni o dei servizi riconosciuti al dipendente risulti complessivamente superiore al limite in oggetto (1.000/2.000 euro), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Applicazione del limite di 2.000 euro

E’ confermato che il limite di 2.000 euro si applicherà ai lavoratori dipendenti che dichiarano al datore di lavoro di avere diritto alla soglia maggiorata, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico. La dichiarazione sarà ammessa secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Si veda a tal proposito la circolare n° 23/2023.

Fringe benefit. Più benefit in busta paga

L’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit non è l’unica novità che i lavoratori potranno sfruttare in busta paga.

Infatti, per tutti i dipendenti, l’esenzione è estesa anche alle somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
  • dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per il contratto di locazione della prima casa;
  • per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Nel dossier ufficiale è messa in evidenza la necessità di chiarire meglio se il riferimento alla prima casa (vedi punto elenco) sia corretto o se si voglia fare riferimento alla nozione fiscale di abitazione principale.

Inoltre, riguardo alle spese per il contratto di locazione, si valuti l’opportunità di specificare se siano comprese, oltre all’importo del canone di locazione, anche le eventuali spese relative alle imposte di registro e di bollo.

Nel complesso, si amplia la lista dei benefit esenti da tassazione a da contribuzione. Fermo restando quanto detto sopra rispetto al superamento del limite di esenzione.

A ciò si aggiunge anche la novità in materia di prestiti ai dipendenti. Novità che è stata inserita invece nel DL 145/2023, DL Anticipi.

Riassumendo…

  • Il DDL di bilancio approvato dal Senato rivede la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit;
  • è ampliata anche la lista dei benefits che fino a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico) non è soggetta a imposte e contributi;
  • rientrano tra i benefit anche le somme riconosciute al lavoratore per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo.