L’insieme dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore dipendente nel corso dell’anno concorrono al reddito imponibile tassato in busta paga. Molte volte capita che il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi, eroga in favore del lavoratore dipendente dei prestiti a tasso agevolato. Parte della differenza tra il tasso di interesse di mercato e quello agevolato applicato al lavoratore viene considerato quale fringe benefit soggetto a tassazione.

Detto ciò, nel DL Anticipi, il legislatore interviene andando ad alleggerire la tassazione in busta paga, rivedendo le regole di calcolo del benefit.

Per meglio capire la sostanza dell’intervento del decreto citato, è utile riprendere le attuali previsioni di tassazione del fringe benefit legato all’erogazione di prestiti agevolati in favore del dipendente o dei suoi familiari.

Prestiti ai dipendenti. La differenza sugli interessi è fringe benefit

Quando si parla di fringe benefit in relazione ai prestiti agevolati in favore dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 51, c.4 lett. b) del DPR 917/86, TUIR.

Articolo in base al quale, in caso di concessione di prestiti al dipendente, concorre al reddito:

il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (…)

Rientrano nel perimetro applicativo della norma anche i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario, di cessione dello stipendio, ecc.

Nei fatti, il benefit tassato in busta paga è pari alla metà della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea, al termine di ciascun anno, c.d. TUR;
  • l’importo degli interessi rimasti a carico del dipendente, calcolati in base al tasso effettivamente applicato.

Com’è cambiata la norma nel corso del tempo?

Si ponga attenzione al fatto che in precedenza la suddetta norma prevedeva che il raffronto andasse effettuato con il tasso ufficiale vigente al momento della concessione del prestito.

Al contrario di quanto previsto oggi che impone un raffronto anno per anno ossia sulla base del tasso ufficiale vigente “al termine di ciascun anno.

E’ chiaro in virtù di tale ultima disposizione, il benefits in busta paga può variare di anno in anno, con effetti piuttosto impattanti sulla tassazione in capo al contribuente. Infatti se fino al 2021 il  tasso di interesse di riferimento (TUR) da parte della Banca centrale europea era quasi nullo, la stessa cosa non si può dire dal 2022 in avanti. Infatti, la Banca centrale europea per cercare di contrastare l’inflazione è intervenuta sui tassi di interesse innalzandoli e di molto.

In considerazione di ciò, un aumento del TUR così come avvenuto negli ultimi due anni potrebbe far sorgere un benefit da tassare in busta paga. Tenendo conto sempre della disposizione in base alla quale il superamento della soglia di 258,23 (3.000 euro per il 2023 solo in alcuni casi) riferita al totale dei benefit. Così come individuati dal TUIR, comporta l’intera tassazione degli stessi in busta paga.

Dunque si ha lo stesso effetto già evidenziato nell’approfondimento relativo agli omaggi natalizi ai dipendenti con effetti in busta paga.

Prestiti ai dipendenti. Tra ritenute in corso d’anno e conguagli di dicembre

Il momento di imputazione del compenso in natura così come sopra individuato e di applicazione della ritenuta alla fonte,  è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Da qui, nel corso dell’anno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute sul benefit in esame: tenendo conto del tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre dell’anno precedente; in sede di conguaglio, applicando il tasso ufficiale di riferimento al termine dell’anno.

Chiaro che i conguagli di fine 2022 sono costati parecchio in busta paga, posto che il TUR 2021 era quasi nullo. Il TUR è cresciuto ancora nel 2023, andando quasi a rendere nulli gli effetti della norma agevolativa che intende riservare un trattamento di favore ai dipendenti che ottengono prestiti agevolati.

Detto ciò, nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolose benefit  deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Si veda a tal proposito la risoluzione n°44/2023 sui prestiti ai dipendenti.

Prestiti ai dipendenti. La novità nel DL Anticipi fa crescere la busta paga

Arriviamo così all’intervento del DL 145/ 2023, c.d. decreto Anticipi, post conversione in legge.

Ebbene, il comma 3-bis dell’articolo 8 dispone che:

All’articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Dunque, le modalità di individuazione del fringe benefit varino a seconda se il prestito riconosciuto al lavoratore dipendente o ad un suo familiare sia a tasso fisso o a tasso variabile. Per i prestiti a tasso fisso ritorna la vecchi norma, dunque il benefit sarà pari alla metà della differenza tra l’importo:

  • degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea al momento della concessione del prestito;
  • degli interessi rimasti a carico del dipendente, calcolati in base al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Rimane fermo che il momento di imputazione del compenso in natura così come sopra individuato e di applicazione della ritenuta alla fonte,  è quello del pagamento delle singole rate del prestito.

Per i prestiti a tasso variabile invece si terrà conto del TUR di riferimento vigente alla scadenza di ogni singola rata.

Come da piano di ammortamento.

Circa l’entrata in vigore della norma, c’è da dire che le novità, in attesa della conversione in legge del decreto  si applicano “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Dunque, posto che la conversione del DL Anticipi dovrà avvenire entro il 17 dicembre, le novità avranno effetto già per il 2023. Con risvolti positivi in busta paga già con i conguagli di dicembre.

Riassumendo…

  • La concessione di prestiti agevolati in favore del lavoratore dipendente può portare ad un fringe benefit tassato in busta paga;
  • a oggi il benefit è pari al il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale, TUR, vigente al termine di ciascun anno. E l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato al prestito;
  • il DL Anticipi prevede che il raffronto vada effettuato con il tasso ufficiale vigente al momento della concessione del prestito.