I contribuenti in regime forfettario che non hanno assolto agli obblighi informativi previsti per legge, possono rimediare ricorrendo al c.d. adempimento spontaneo. Questo in sostanza il contenuto del provvedimento dell’Agenzia delle entrate sul quadro RS pubblicato ieri.

Per mettersi in regola, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa, con il quadro RS compilato e versare la sanzione con le riduzioni da ravvedimento operoso.

Infatti, le comunicazioni per l’adempimento spontaneo che l’Agenzia delle entrate sta per inviare non ostacolano la via del ravvedimento.

Regime forfettario. La compilazione del quadro RS

Il comma 74 della Legge n°190/2014 prevede quanto segue:

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attivita’ svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia’ presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che e’ previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Dunque, considerato che i contribuenti in regime forfettario non compilano gli ISA, gli stessi sono tenuti a comunicare al Fisco quanto spendono nell’esercizio della propria attività.

Ad esempio, un imprenditore in regime forfettario dovrà comunicare tramite la compilazione del quadro RS:

  • il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
  • i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi : i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda;
  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Gli obblighi di compilazione del quadro RS, con differenti informazioni riguardano anche i professionisti.

Forfettario senza quadro RS. Si all’adempimento spontaneo (provvedimento Agenzia delle entrate)

Con il provvedimento approvato ieri, l’Agenzia delle entrate ha detto le regole operative per sfruttare il c.d. adempimento spontaneo per la mancata compilazione del quadro RS.

In particolare, l’Agenzia invierà una comunicazione a coloro che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario, omettendo l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022 (righi da RS375 a RS381) degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma (articolo 1 comma 73, legge n. 190/2014).

Per mettersi in regola, il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997):

  • presentando una dichiarazione integrativa e
  • beneficiando della riduzione delle sanzioni (sanzione base pari a 250 euro da ridurre in ravvedimento) in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Il ricorso al ravvedimento potrà avvenire a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973).

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che i destinatari delle comunicazioni possono richiedere, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

In tale ipotesi, non è possibile utilizzare la casella di Posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione, in quanto non abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Riassumendo…

  • L’omessa compilazione del “quadro RS forfettari” può essere sanata anche con il c.d. adempimento spontaneo;
  • il contribuente dovrà presentare un modello Redditi integrativo e versare una sanzione minima;
  • l’avvenuta contestazione della violazione non ostacola la possibilità di ricorrere al ravvedimento.