L’attività svolta in Italia che sia prosecuzione di quella già svolta all’estero e che si rivolge ai medesimi clienti non può prendere il regime forfettario con aliquota al 5%.

In tale caso mancherebbe il requisito della novità.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 197 del 20 aprile.

Il regime al forfettario con imposta sostitutiva al 5%

I contribuenti in regime forfettario in fase di start-up, possono beneficiare di un’aliquota di tassazione pari al 5% anziché del 15%.

Il termine start-up nel caso del regime forfettario non si riferisce al contenuto tecnologico dei beni e dei servizi offerti ma semplicemente alle attività nuove, nelle prime fasi di operatività (5 anni).

Per poter beneficiare della tassazione al 5%i, è necessario rispettare precise condizioni fissate al comma 65, della Legge 190/2014.

Nello specifico, è necessario che il contribuente:

  • non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cuil’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €.

Con la risposta n°197 del 20 aprile, l’Agenzia delle entrate ha analizzato un caso specifico relativo alla verifica di cui al 2° punto elenco ossia l’attività da esercitare per la quale si richiede l’applicazione del 5% non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolte.

La risposta n° 197 del 20 aprile

La risposta in esame prende spunto da apposita istanza di interpello.

L’istante, residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge l’attività di designer con partita Iva estera, dichiara di voler trasferire la propria residenza in Italia, per qui continuare l’esercizio della stessa attività a servizio dei medesimi clienti esteri. Aprendo una partita Iva italiana e optando per il regime forfetario.

Da qui, vorrebbe applicare al proprio reddito imponibile l’aliquota ridotta del 5% (comma 65), considerata l’apertura della “nuova” partita Iva.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ritiene che la previsione di un’aliquota al 5% sia destinata a sostenere la nascita di nuove attività.

Nel caso specifico si tratta di prosecuzione di un’attività già svolta all’estero. Dunque, secondo l’Agenzia delle entrate non può essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l’ipotesi in cui l’attività che mantiene le medesime caratteristiche sia svolta in Italia, a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.

Inoltre:

  • considerato che il Paese Estero non rientra tra i Paesi membri della UE, né tra quelli facenti parte del SEE,
  • l’istante potrà applicare il regime forfetario nel 2022, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, solo ove trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso (per almeno 183 giorni).

Dunque se manca il requisito della novità l’attività non può scontare l’aliquota agevolativa del 5%.