Sono un agente di commercio e opero in regime forfettario. A breve l’immobile in cui vivo sarò oggetto di lavori che rientrano nel superbonus del 110%.  Avrei bisogno di due chiarimenti.

Anche chi è in regime forfetario può beneficare del 110%? Il fatto che nella dichiarazione di inizio attività ho indicato come luogo di svolgimento l’immobile in cui vivo, fa si che lo stesso sia considerato ad uso promiscuo, con conseguente dimezzamento del superbonus?

Il superbonus 110

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Crescita ha introdotto una detrazione del 110% per i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.

Sono agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. In alcuni casi sono agevolate le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. La proroga del superbonus al 2022 è stata disposta dalla Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Superbonus 110% per tutto il 2022: proroga a certe condizioni.

I lavori per i quali spetta il 110% sono così individuati:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Gli interventi appena elencati sono agevolati al 110% anche se effettuati singolarmente; indipendentemente dall’effettuazione di altri interventi. Per questo sono definiti quali interventi trainanti.

Al contrario, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi, trainanti e trainati, devono essere eseguiti su: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Soggetti beneficiari

Il superbonus 110% spetta: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;cooperative di abitazione a proprietà indivisa;  Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il superbonus non può essere riconosciuto  per le unità immobiliari:

  • riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del DPR 917/96, TUIR) o
  • strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra gli edifici ammessi del 110%, solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Solo per tali spese. 

Il superbonus per l’immobile ad uso promiscuo

Per gli immobili destinati sia ad abitazione sia ad ufficio/sede legale dell’impresa o del professionista (immobili ad uso promiscuo), il superbonus è ridotto alla metà. Il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta.

Si veda a tal proposito il nostro articolo Superbonus 110% per l’immobile con una stanza destinata all’attività professionale.

Difatti, valgono le stesse indicazioni previste per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili ad uso promiscuo.

Infatti, l’art.16-bis del TUIR prevede che:

se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento.

L’Agenzia delle entrate ha confermato le suddette indicazioni con due distinti documenti di prassi:

  1. la risposta n°570/2020;
  2. l’interpello n°65 del 21 gennaio 2021.

Il superbonus 110% anche per i contribuenti forfetari

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020, la detrazione Superbonus non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

I forfetari pagano un’imposta sostitutiva, in assenza di altri redditi soggetti a tassazione ordinaria, non hanno una base imponibile Irpef sulla quale fare valere la detrazione.

Tuttavia, è riconosciuta loro la possibilità di beneficiare del superbonus con la cessione della detrazione o, con il consenso del fornitore, con lo sconto in fattura.

Infatti, per le spese 2020-21-22 ammesse al superbonus, è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura, anche parziale), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, parimenti cedibile.
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

I soggetti che ricevo il credito pari alla detrazione a monte spettante al contribuente, hanno la possibilità di cederlo ulteriormente ad altri soggetti.

La cessione di cui al punto 1 e 2 può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto ha definito le modalità di esercizio delle opzioni citate, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc.

Forfettari e superbonus 110%: la risposta al lettore

Sulla base della ricostruzione fatta finora, è chiaro che:

  • anche il contribuente forfettario può beneficiare del superbonus 110%, solo optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  • se nella dichiarazione di inizio attività ha indicato come luogo di svolgimento l’immobile oggetto dei lavori il superbonus potrebbe essere ridotto alla metà.

Tuttavia, considerato che, nel suo caso, agente di commercio in regime forfettario, l’attività è svolta quasi totalmente fuori dall’immobile indicato nel modello di inizio attività (modello AA9/12), in prevalenza spostandosi con la propria auto considerata “auto-ufficio” noi di InvestireOggi riteniamo che nel caso su esposto il superbonus spetti per intero. L’immobile indicato potrebbe essere considerato ad uso promiscuo solo laddove si tratta di un “luogo aperto al pubblico”.

Ad ogni modo, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.