C’è tempo fino al 14 gennaio per inviare le richieste per il contributo a fondo perduto per i centro storici. Contributo previsto dal decreto Agosto in favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei centri storici.

 

La domanda può essere inviata direttamente o anche tramite il proprio consulente di fiducia tramite il portale fatture e corrispettivi.

Il bonus per i centri storici: contributi a fondo perduto per le attività di vendita di beni o servizi al pubblico

Il contributo a fondo perduto per centri storici è previsto dall’art.59 del D.L. 104/2020.

Possono richiederlo i soggetti esercenti attivita’ di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di citta’ metropolitana.

Tali comuni:

  • in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici,
  • devono aver registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri.

La presenza turistica deve esser rilevata in tal senso:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di citta’ metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

L’elenco dei comuni ammessi è indicato nelle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del fondo perduto.

Come presentare la richiesta: c’è tempo fino al 14 gennaio

Accedendo al portale fatture e corrispettivi è possibile presentare l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

L’istanza può essere presentata dal 18 novembre al 14 gennaio 2021.

La presentazione può avvenire anche tramite il proprio consulente di fiducia.

Infatti, possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente,
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

Il contenuto dell’istanza

Ad ogni modo, l’istanza deve contenere:

 

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti sopra esposti: indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto; soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019; ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019; se l’attività è iniziata a partire dal 1° luglio 2019.
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza.

Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.

Quanto spetta

Il contributo è calcolato applicando delle percentuali alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e quello di giugno 2019.

Su tale differenza si applica la percentuale del

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Ad ogni modo, il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I minimali sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. Agosto.

Il contributo in parola non è cumulabile con il contributo a fondo perduto per la ristorazione di cui all’art. 58 dello stesso decreto Agosto. Non sono, inoltre, ammessi coloro che hanno iniziato attività dal 1° luglio 2020.

 

Il termine del 14 gennaio rappresenta l’ultimo giorno per inviare la richiesta di contributo.