La sanatoria dei migranti ha fatto flop, ma i permessi di soggiorno no. Si sapeva sin dall’inizio, anche se l’ex ministra alle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ci aveva creduto fino alla fine.

La sanatoria migranti, varata lo scorso anno con il decreto Rilancio, non ha infatti riscosso il successo tanto atteso. Sia per quanto riguarda la regolarizzazione di migliaia di colf e badanti con permessi scaduti, sia per quanto riguarda l’assunzione di migliaia di braccianti in nero.

Permessi di soggiorno in attesa occupazione

Secondo le stime del governo, la sanatoria avrebbe dovuto raccogliere circa 3 miliardi di euro. Ma al 15 agosto 2020, quando si è conclusa l’operazione, lo stato aveva incassato meno di un terzo della cifra preventivata.

Le domande di regolarizzazione presentate sono state poco più di 207 mila, contro le 600 mila attese dal governo. Di queste, circa 177 mila riguardano il lavoro domestico, mentre solo 30 mila i braccianti agricoli, quelli che la ministra per l’Agricoltura voleva a tutti i costi mettere in regola concedendo loro i permessi di soggiorno.

Con la clausola, però, del versamento di 500 euro a titolo di sanzione (più contributi da versare all’Inps) da parte del datore di lavoro con annessa autodenuncia. Logico prevedere un flop generale dell’iniziativa.

Il governo ha, tuttavia, deciso di concedere i permessi di soggiorno anche ai migranti che non avevano un datore di lavoro. Cioè anche se non vi è un datore di lavoro disponibile ad assumere e quindi a regolarizzare il lavoratore.

La circolare del Ministero dell’Interno

A precisarlo è la circolare numero 3625 del Ministero dell’Interno del 11 maggio 2021 intitolata “emersione di rapporto di lavoro irregolare. In essa si legge:

Qualora, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo  tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere  rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il governo apre quindi alla possibilità di concedere agli stranieri i permessi di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non ci sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione.

Il che è giustificato – stando a quanto riportato dalla circolare – dal lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione.

Il datore di lavoro

La circolare, pertanto, rivede in senso più favorevole i criteri di concessione dei permessi di soggiorno. Più precisamente si precisa che il subentro di un nuovo datore di lavoro può avvenire anche nei rapporti di lavoro domestici e di assistenza alla persona.

In questo caso, è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro. Il subentro è possibile anche nelle ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

Quindi anche se si cambia datore di lavoro durante l’espletamento della procedura di regolarizzazione è ammesso il rilascio dei permessi di soggiorno. In ogni caso, è comunque, necessario rispondere alla convocazione presso lo Sportello Unico, sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione, che del lavoratore.

Sono così potrà essere completata la pratica di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.