Calano gli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti. Dal 1 luglio, gli interessi debitori per coloro che sono in ritardo coi pagamenti delle cartelle esattoriali scenderanno al 2,68%. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato lo scorso 24 maggio, porta infatti dal 3,01% (stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018) al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

Interessi di mora scendono al 2,68%

Il nuovo tasso d’interesse al 2,68% si applica, quindi, a partire dal 1 luglio 2019 e resterà in vigore fino a nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Più precisamente, la misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Il tasso a debito pertanto non è mai fisso per lungo periodo, ma viene di volta in volta ricalcolato.

Come si calcolano gli interessi di mora

Chi riceve una cartella di pagamento, quindi, e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica è tenuto a pagare gli interessi di mora secondo le nuove indicazioni. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr 602 del 1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo, esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi, e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo. Il calco degli interessi di mora viene effettuato moltiplicando l’importo dovuto, per il tasso di ora, per il numero di giorni di maturazione degli interessi, dividendo il totale per 36500. L’agenzia delle Entrate mette comunque a disposizione gratuitamente un piccolo software per calcolare online l’importo dovuto suddividendo altresì il debito in rate, a scelta del contribuente.