Prorogati i termini di validità del Durf, documento unico di regolarità fiscale. Il decreto legge a sostegno della liquidità alle imprese dello scorso 3 aprile 2020 contiene una norma che proroga la validità delle certificazioni fiscali in scadenza.

In particolare, per i documenti emessi nel corso del mese di febbraio 2020, la validità è prorogata fino al 30 giugno 2020 a causa del coronavirus. I committenti di appalti, di ammontare superiore a 200 mila euro, potranno quindi ritenere valida la certificazione che attesti il possesso di determinati requisiti a carico delle imprese appaltatrici, affidatarie o sub-appaltatrici.

Validità Durf prorogata al 30 giugno 2020

Allo scopo, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento numero 54730/2020 agevola le ditte già bloccate negli accessi presso gli uffici delle Entrate a causa dell’epidemia Covid-19. Il certificato Durf, che attesta la sussistenza dei requisiti fiscali per partecipare alle gare di appalto, è quindi valido fino alla fine del mese di giugno. Con tale provvedimento l’Agenzia delle entrate, non potendo intervenire sulla modifica della disciplina, ha confermato la sospensione dell’applicazione del regime (controlli del committente e/o rilascio di Durf) per quei soggetti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti, come prevista dagli articoli 61 e 62 del dl 18/2020 ovvero quei soggetti particolarmente colpiti (agenzie di viaggio, enti sportivi e quant’altro), contribuenti con ricavi o compensi al di sotto di 2 milioni di euro e per i soggetti collocati nelle «zone rosse», di cui all’allegato 1 del DPCM 1/03/2020 (comma 4, art. 62 dl 18/2020), poiché adempimenti «strettamente» connessi ai versamenti delle ritenute dell’appaltatore.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

La proroga contemplata dal recente decreto liquidità alle imprese allunga solo di qualche giorno la vita residua del Durf che ha validità 4 mesi dalla dato di rilascio. I certificati emessi nel mese di febbraio avrebbero comunque validità fino a giugno. Il problema riguarda semmai i Durf già scaduti e per i quali è necessario richiedere una nuova certificazione all’Agenzia delle Entrate.

In tal caso, è inevitabile l’adozione della procedura ordinaria: vale a dire che il committente deve verificare il corretto pagamento delle ritenute fiscali da parte dell’appaltatore. La verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, però,  non deve essere effettuata nel caso in cui gli appaltatori rientrino nelle categorie di contribuenti per i quali il D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini per i versamenti tributari. Negli altri casi, i controlli dovranno essere effettuati regolarmente.