Come abbiamo scritto in diversi altri articoli, i genitori hanno il dovere di mantenere i figli fino a quando non raggiungono l’autosufficienza economica. Cosa accade, invece, se un figlio di genitori separati che lavora, viene licenziato e per bisogno deve tornare a casa di uno dei due genitori? A fornire chiarimenti al riguardo è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 12063 del 16 maggio 2017.

I genitori separati o divorziati sono tenuti allo stesso modo di quelli sposati a mantenere un figlio non indipendente economicamente.

Il mantenimento deve avvenire in base alle rispettive capacità economiche: l’importo dell’assegno di mantenimento che il coniuge con cui il figlio non vive deve versare ai figli maggiorenni è fissato dal tribunale.

Una volta che il figlio raggiunge l’indipendenza economica, grazie ad un lavoro stabile, perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori. Se un figlio, quindi, viene licenziato o perde il lavoro per qualsiasi motivo non può pretendere dai genitori un assegno di mantenimento, anche se torna a vivere con il padre o la madre. Il genitore, infatti, non è più tenuto al mantenimento del figlio (anche se nessun genitore saprebbe lasciare un figlio senza un tetto e senza cibo è bene sottolineare che la legge non obbliga i genitori ad ospitarlo e mantenerlo). Se anche il genitore decide di ospitare il figlio disoccupato, non è tenuto a dargli anche soldi per le sue spese. La legge, però, cambia se il figlio versa in condizioni economiche talmente disagevoli da non potersi permettere neanche di che nutrirsi o sia diventato inabile al lavoro: in questo caso il genitore è tenuto a corrispondere al figlio gli alimenti, ovvero la somma necessaria al suo sostentamento che, però, non prevede spese extra.