Basta presentare istanza ad Equitalia nel 2016 per ottenere lo sblocco del fermo amministrativo imposto per debiti non pagati? A fare chiarezza su questa importante novità è lo stesso ente di riscossione con la circolare n. 105/2016 che ha ad oggetto proprio la sospensione del fermo amministrativo iscritto sull’auto del contribuente moroso.

Fermo auto: come tutelarsi

Sospensione e cancellazione fermo auto: differenze

La sospensione si distingue giuridicamente dalla cancellazione delle generalità fiscali perché quest’ultima avviene solo a debito pagato. Tuttavia le due fattispecie hanno un effetto pratico fondamentale in comune: il debitore può tornare a circolare con la macchina sottoposta a fermo amministrativo.

Sospensione fermo amministrativo: come fare domanda

Per ottenere la sospensione del fermo amministrativo, e tornare a circolare liberamente con l’auto, il debitore dovrà presentare domanda e versare la prima rata. Equitalia ha precisato nella circolare di cui sopra che non è più richiesto l’utilizzo strumentale della vettura per lavoro, come in precedenza. La normativa precedente era molto rigida perché anche versando regolarmente le rate Equitalia, il debitore non poteva usare l’auto sottoposta a fermo amministrativo per tutto il piano di rientro, solitamente sei anni.

Nell’istanza devono ovviamente risultare i dati anagrafici del debitore e quelli che identificano il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Deve inoltre essere allegata fotocopia della quietanza di versamento della prima rata. In caso di delega va presentata anche fotocopia del documento di identità. Di fronte alla domanda Equitalia dovrà accertare la sussistenza di tre condizioni per il riconoscimento della sospensione del fermo auto:

1) che la dilazione alla base della richiesta sia stata concessa successivamente al 22 ottobre 2015 e non sia nel frattempo decaduta;

2) che la rateazione includa tutte le cartelle non saldate per le quali è stato trascritto il fermo;

3) che la prima rata del piano sia stata saldata per intero e che il pagamento sia comprovato da ricevuta di versamento.

Se ricorrono queste tre condizioni sarà accettata l’istanza di sospensione del fermo auto. Il contribuente avrà l’onere di ecarsi personalmente al PRA per presentare l’autorizzazione di Equitalia all’annotazione della sospensione del fermo entro 60 giorni dalla notifica.

Sospensione fermo amministrativo: revoca e pignoramento auto

Se le rate successive non vengono saldate regolarmente, la sospensione sarà revocata in automatico. Se la sospensione non è stata concessa (comunicazione che va data per iscritto con indicazione della motivazione), e il contribuente non paga il debito Equitalia, il veicolo potrà essere pignorato e venduto all’asta.