Ho una cartella di pagamento non pagata a cui è seguito il fermo amministrativo sulla mia auto. Se aderisco alla sanatoria cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 questo fermo sarà cancellato? Basta fare la domanda per avere questa cancellazione?

Riportiamo una delle domande più frequenti che di recente i contribuenti si pongono di fronte alle conseguenze circa l’adesione alla rottamazione quater. Ossia, la possibilità prevista dalla manovra 2023 di definire in maniera agevolata i carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Una definizione agevolata che si concretizza nel fatto che di quel debito il contribuente potrà pagare solo la quota capitale, con azzeramento di sanzioni ed interessi. Quindi, un bel risparmio.

La sanatoria cartelle non è un qualcosa di automatico. Chi può e vuole aderire deve presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione. Per adesso, salvo proroghe, la scadenza per la richiesta è il 30 aprile 2023.

Nella domanda bisogna anche indicare se si intende pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (al massimo 18 rate).

Entro quando l’Agenzia Entrate Risponde

Una volta presentata la richiesta seguirà poi la risposta. In particolare, entro il 30 giugno 2023, la medesima Agenzia Entrate Riscossione invierà al contribuente (richiedente) una comunicazione. Tale comunicazione potrà essere di accoglimento o rigetto.

Se di accoglimento, indicherà:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo della definizione agevolata;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

In caso, invece, di rigetto saranno indicate le motivazioni.

Sanatoria cartelle, gli effetti della domanda sul fermo amministrativo

Per sapere se la domanda sanatoria cartelle produce come immediato effetto anche la cancellazione dell’eventuale fermo amministrativo scattato per l’omesso pagamento di quel debito, occorre richiamare quanto espressamente prevede la manovra al riguardo.

Come si legge anche nella sezione dedicata alla definizione agevolata del sito Agenzia Entrate Riscossione, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nel suo ambito applicativo, l’Agenzia stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Quindi, i fermi amministrativi già esistenti alla data della domanda resteranno anche dopo la richiesta di adesione alla sanatoria cartelle. Il fermo sarà cancellato solo ad avvenuta estinzione del debito derivante dalla sanatoria medesima.

Per un maggiore approfondimento ti inviato anche a leggere “Rottamazione cartelle. L’istanza blocca le ganasce fiscali“.